Comunicazione al lavoratore anche con strumenti elettronici.

Con la circolare 4/2022, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito alcune indicazioni e istruzioni sugli adempimenti in carico al datore di lavoro in caso di assunzione dopo l’entrata in vigore del decreto Trasparenza. Anche il ministero del Lavoro ha diramato la circolare 19/2022, che conferma solo in parte il contenuto di quella dell’Inl e ne approfondisce la portata.

I chiarimenti dell’Ispettorato e dell’Inl

L’Ispettorato e il Ministero chiariscono subito che il datore di lavoro, secondo una regola di principio, comunica a ciascun lavoratore, in modo chiaro e trasparente le informazioni previste dal decreto trasparenza, che ha modificato il contenuto dell’articolo 1, del Dlgs 152/1997, in forma cartacea o elettronica (ad esempio e-mail personale comunicata al lavoratore; e-mail aziendale messa a disposizione dal datore di lavoro; messa a disposizione sulla rete intranet aziendale dei relativi documenti tramite consegna di password personale al lavoratore, e così via).

In questi ultimi casi, all’evidenza, dovrà essere assicurata l’avvenuta consegna e la lettura integrale della lettera, attraverso procedure telematiche di veicolazione necessaria ed imprescindibile, atte ad assicurare il datore di lavoro della presa visione.

In realtà, soprattutto nelle piccole e medie aziende, è consigliabile la consegna della documentazione di assunzione in formato cartaceo, considerando, oltremodo, che il contenuto di tutte le precisazioni ed estratti Ccnl, per come impostati secondo le indicazioni qui a lato, comporta trascrizioni integrali, e, per ciò stesso identiche per tutti i lavoratori, in relazione al contenuto del Ccnl reso trasparente.

L’Inl ed il Ministero, ricordano che l’articolo 4 del decreto Trasparenza riscrive interamente i contenuti della legislazione precedente, concernente l’obbligo di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. Le circolari si soffermano soprattutto sulle novità di informazione introdotte dal decreto 104, elencandole e sottolineando che il nuovo testo dell’articolo 1 del Dlgs 152/1997 non fa più espresso riferimento alla possibilità di rendere alcune informazioni al lavoratore mediante rinvio alle norme del contratto collettivo applicato, aggiungendo però che, tuttavia, fermo restando che con la consegna del contratto individuale il lavoratore deve essere già informato sui principali contenuti degli istituti di cui all’articolo 1, la relativa informazione di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali, qualora gli stessi vengano consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale.

Non basta consegnare il contratto collettivo

Secondo il Ministero, in particolare, con riferimento alla ratio della norma l’obbligo informativo «non è assolto con l’astratto richiamo delle norme di legge (…) ma attraverso la comunicazione di come gli istituti, nel concreto si atteggiano (… ) anche attraverso il richiamo alla contrattazione collettiva».La posizione dell’Inl, ovviamente ben accolta dagli addetti ai lavori, non dà però atto della circostanza che l’indicazione di un criterio di trasparenza richiederebbe un piccolo sforzo per il datore di lavoro, che vada al di là di una semplice “consegna” del Ccnl, la quale non assicura una lettura diretta ed agevole del contenuto specifico delle clausole contrattuali (ricordiamo che il Ccnl Industria Metalmeccanica – 280 pagine – e il Ccnl Commercio – oltre 350 pagine, non sono di agevole consultazione da parte del lavoratore, a voler fare un semplice esempio).

Comunque, se il Ministero assume questa interpretazione del contenuto e della comunicazione dell’informativa, non sembra opportuno contrastarla, ma, semmai, trarne profitto a favore di un equo contemperamento dello spirito della legge, adottando un sistema “misto” di trasposizione dei contenuti del Ccnl, che possa in qualche modo agevolare le aziende a una oculata applicazione delle disposizioni di legge.

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