07 Nov Comparto sanità: imponibilità delle indennità di funzione.
Con la circolare n. 126 del 4 novembre 2022, l’INPS comunica che nel corso dell’anno 2018 sono stati siglati i rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), validi per il triennio 2016-2018, che si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendente delle aziende e degli enti del comparto Sanità, così come individuate dall’articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016 – 2018, firmato in data 13 luglio 2016.
Gli incarichi di organizzazione e professionale vengono retribuiti da specifiche indennità, costituenti trattamento economico accessorio, che trovano la provvista finanziaria nei limiti della disponibilità di un apposito fondo denominato “Condizioni di lavoro e incarichi”. Gli importi di tali indennità, come graduate dalle aziende e dagli enti del comparto, vanno da un valore minimo di € 1.678,48 a un massimo di € 12.000 annui lordi corrisposti in 13 mensilità.
Imponibile contributivo ai fini del TFS e del TFR
Per i dipendenti pubblici in regime di TFS, cessati dal servizio e che hanno maturato il diritto
alla prestazione previdenziale “indennità premio di servizio” (IPS), la misura del contributo previdenziale, da versarsi con obbligo a carico dell’Amministrazione o Ente datori di lavoro, è pari al 6,10% (di cui il 2,50% di competenza del dipendente) della retribuzione imponibile ai fini contributivi annua considerata all’80%.
Per le voci retributive comuni al TFS, il contributo per il TFR è dovuto nella stessa misura e sulla stessa base contributiva prevista per il TFS; per le aziende ed enti del comparto Sanità, tale contributo ammonta al 6,10% della retribuzione utile calcolata nella misura dell’80% (per una aliquota effettiva pari al 4,88% sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi intera), ed è a totale carico delle Amministrazioni e degli Enti di appartenenza degli interessati.
Sono da considerare utili le seguenti voci retributive:
1) ai fini TFS (IPS):
– Stipendio tabellare (per 13 mensilità);
– RIA (per 13 mensilità);
– Fascia retributiva superiore (per 13 mensilità);
– Indennità professionale specifica (per 12 mensilità);
– Indennità di coordinamento ad esaurimento, in via permanente, per il personale indicato
dall’articolo 21 del CCNL (solo per la parte fissa, nei limiti della misura annua lorda di €
1.678,48, comprensiva di tredicesima mensilità);
2) ai fini TFR, oltre alle sopraindicate voci retributive, sono utili anche:
– Assegni ad personam sia non riassorbibili che riassorbibili, limitatamente alla misura ancora
in godimento all’atto della cessazione dal servizio.
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