CIGS nelle ZES: come chiedere ed erogare le integrazioni salariali

L’INPS, con il messaggio n. 4272 del 29 novembre 2023, fornisce le istruzioni operative e contabili per l’accesso e la fruizione della integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti in piani di sviluppo strategico. La misura si applica ai datori di lavoro che, a seguito di partecipazione a una procedura di avviso pubblico, hanno acquisito il controllo di imprese operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico inerenti a una ZES (Zona economica speciale).

Rientrano nella disciplina derogatoria I trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) concessi per processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico inerenti a una ZES.

Fruiscono delle deroghe esclusivamente i trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti entro il 31 dicembre 2023, conseguenti a processi realizzati da datori di lavoro che hanno acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a una procedura di avviso pubblico.

I trattamenti straordinari di integrazione salariale possono essere concessi per sospensioni del lavoro oltre il limite dell’80 per cento delle ore lavorabili nell’unità produttiva interessata nell’arco di tempo previsto in relazione al programma autorizzato.

Aspetti contributivi

I datori di lavoro autorizzati al trattamento straordinario di integrazione salariale sono tenuti – a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale – al versamento del contributo addizionale .

La contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa, quale base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale).

Procedura di domanda

In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 è stato istituito il codice evento:

“149”.

Esposizione in Uniemens

I datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41). In caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocate il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, occorre valorizzare il nuovo codice causale “L144”. Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzano il codice causale “E613”.

I datori di lavoro sono tenuti a effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successive.

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