Cigs in deroga per completamento dei programmi: contributo addizionale dovuto

Con il messaggio 3575/2023, l’Inps ha fornito alcune precisazioni in merito all’obbligo di versamento del contributo addizionale per le aziende beneficiarie della cigs in deroga di cui all’articolo 30 del Dl 48/2023.

In particolare, tale disposizione prevede che le aziende – anche in stato di liquidazione – «che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro» possono fruire di un ulteriore periodo di cigs, fino al 31 dicembre 2023, in continuità con quelli già autorizzati e in deroga ai limiti temporali di durata (articoli 4 e 22 del Dlgs 148/2015) per salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori.

L’accesso alla provvidenza è escluso dalla consultazione sindacale e dall’iter procedimentale di cui agli articoli 24 e 25 del Dlgs 148/2015 e necessita di una specifica domanda da inoltrare al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

L’erogazione delle somme, nei limiti di spesa stabiliti, avviene esclusivamente mediante pagamento diretto da parte dell’Inps ai lavoratori.

L’Istituto ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 7, comma 5-bis, del Dlgs 148/2015, in tale circostanza, il datore di lavoro è tenuto a pena di decadenza a inviare all’Inps tutti i dati necessari al pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. In caso di inadempimento rimangono a carico del soggetto datoriale il pagamento delle prestazioni e gli oneri a esse riferiti.

Il cuore del messaggio si concentra tuttavia sull’obbligo del versamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 5 del Dlgs 148/2015 anche per la cigs in argomento.

Il messaggio 3575/2023 rammenta infatti che la circolare 4/2015 del Dicastero Lavoro, sulla scorta del DI 83473/2014 in materia di ammortizzatori sociali in deroga e in relazione all’abrogazione di una serie di disposizioni esonerative per mano dell’articolo 46 del Dlgs 148/2015, ha confermato l’obbligo di versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo per tutte le tipologie di cig, ivi compresa quella in deroga agli ordinari limiti temporali di cui agli articoli 4, 12 e 22 dello stesso articolato.

Secondo l’Inps, pertanto, i datori di lavoro autorizzati alle integrazioni salariali di cui all’articolo 30 del Dl 48/2023 sono tenuti al versamento del contributo addizionale (si vedano in merito le circolari 56/2016, 9/2017, 69/2022 e 76/2022).

L’Istituto ha infine precisato che i datori di lavoro rientranti nella normativa relativa al Fondo di Tesoreria restano obbligati alla relativa contribuzione anche durante il periodo di cigs ex articolo 30 Dl 48/2023 per le quote di tfr maturate sulla retribuzione persa a seguito della contrazione dell’orario lavorativo.

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