24 Gen CIG e Fondi di solidarietà: nuovi codici ed aliquote dal 2023.
L’INPS; con il messaggio n. 316 del 19 gennaio 2023, recepisce la previsione della Legge di Bilancio 2023 che ha prorogato il termine di adeguamento dei Fondi di solidarietà al 30 giugno 2023.
In caso di mancato adeguamento entro il nuovo termine, i datori di lavoro del relativo settore, a fare data dal 1° luglio 2023, rientreranno nella disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.
Sino al menzionato adeguamento, i datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti rientrano nell’ambito di applicazione del FIS e sono tenuti al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo.
Aliquote contributive 2023
A decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari a:
– 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti;
– 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.
A partire dal periodo di competenza gennaio 2023, sono quindi eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E” ed è attribuito il codice di autorizzazione “9N”. Le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che opereranno con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzeranno il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione del codice di autorizzazione “9N”.
Contribuzione CIGS
La contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico dell’impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore).
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