Certificazione parità di genere: come si applica l’esonero contributivo.

L’INPS fornisce le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 di accedere alla nuova misura di esonero dedicata.

Nella circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, l’Istituto ricorda che possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere di cui all’art. 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Qual è la misura dell’esonero

L’esonero viene calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui. Il beneficio, riparametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro, con esclusione delle seguenti contribuzioni:

– premi e contributi dovuti all’INAIL;

– contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;

– contributo dovuto ai Fondi interprofessionali per la formazione continua;

Quali sono i requisiti di spettanza

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC) e devono essere applicati i seguenti principi:

– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;

– rispetto degli altri obblighi di legge;

– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Cosa deve fare il datore di lavoro

Il datore di lavoro del settore privato, in possesso della certificazione della parità di genere conseguita entro il 31 dicembre 2022, deve inoltrare apposita domanda all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “PAR_GEN” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

La domanda telematica di autorizzazione all’esonero contiene le seguenti informazioni:

1) i dati identificativi del datore di lavoro;

2) la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’art. 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’art. 46-bis;

4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’art. 46-bis;

5) il periodo di validità della certificazione di parità di genere;

6) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere.

Esposizione in denuncia contributiva UniEmens

I datori di lavoro a cui sia stato attribuito il CA “4R” all’esito dell’accoglimento dell’istanza – e per le mensilità di validità della certificazione – che intendono fruire dell’esonero contributivo, esporranno a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento sul modulo d’istanza On-Line all’interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) la quota di esonero spettante, valorizzando all’interno dell’elemento “CausaleACredito” di “AltrePartiteACredito” il codice causale “L238”, e nell’elemento “ImportoACredito” il relativo importo dell’esonero da conguagliare.

Per il recupero delle mensilità deve essere indicato il codice “L239”.

Esposizione in ListaPosPA

I datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono esporre l’importo dell’esonero a partire dal flusso UniEmens “ListaPosPA” di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento, valorizzando, per il periodo di validità della certificazione, l’elemento “AltriImportiAConguaglio”.

Nell’elemento “TipologiaConguaglio” va indicato il valore: 002 e nell’elemento “ImportoConguaglio” l’importo oggetto di esonero del mese.

Per il recupero delle mensilità pregresse deve essere utilizzato il codice “003 “.

Esposizione in CiDA

Per i datori di lavoro agricoli ai quali, a seguito dell’accoglimento dell’istanza on-line “PAR_GEN” all’interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) è stato attribuito centralmente il codice di autorizzazione 4R, la procedura automatizzata a livello centrale determina per ciascun mese, compreso nel periodo di validità della certificazione, l’importo dell’esonero spettante nei limiti dell’importo autorizzato riparametrato e applicato su base mensile.

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