28 Ott CCNL Terziario avanzato Anpit.
Per dirigenti, quadri, impiegati e operai del terziario avanzato, ANPIT, CEPI, AIFES, CIDEC, CONFIMPRENDITORI e UNICA con C.I.S.A.L. Terziario, CONFEDIR e C.I.S.A.L. hanno provveduto in data 26 settembre 2022 alla stesura completa del rinnovo 2022-2025 del CCNL. Il testo ufficiale è già aggiornato al “Decreto Trasparenza”. Introdotta una nuova disciplina del comporto, a valere dal 1° settembre 2022. Modificati alcuni importi della contribuzione alla Gestione speciale dell’Ente. Specificato che il welfare è erogato entro il 31 dicembre di ogni anno a tutti i lavoratori non in prova all’atto dell’accredito e in forza e che spetta anche ai lavoratori agili. Razionalizzata la disciplina del lavoro a termine in relazione al mutato contesto normativo. L’accordo ha validità dal 1° Settembre 2022 al 31 Agosto 2025.
In data 26 settembre 2022 ANPIT, CEPI, AIFES, CIDEC, CONFIMPRENDITORI e UNICA con C.I.S.A.L. Terziario, CONFEDIR e C.I.S.A.L. hanno provveduto alla stesura completa del rinnovo 2022-2025 del CCNL per dirigenti, quadri, impiegati e operai del terziario avanzato..
Periodo di prova
I periodi di prova, espressi in giorni di calendario, sono i seguenti. Il contratto prevede inoltre, a tutela del lavoratore, una clausola di durata minima della prova: salvo i casi di giusta causa o giustificato motivo, il rapporto potrà essere risolto dall’azienda senza preavviso solo dopo il superamento del 50% del periodo di prova:
Livello | Periodo/giorni | Periodo minimo/giorni |
Dirigente, Q, A1 e A2 | 180 | 30 |
B1, Op. 1° | 150 | 25 |
B2 e Op. 2° | 150 | 25 |
C1 e Op. 3° | 120 | 20 |
C2 e Op. 4° | 90 | 15 |
D1 | 60 | 10 |
D2 | 30 | 5 |
In caso di recesso del lavoratore, i termini di preavviso sono i seguenti:
Livello | Periodo minimo/giorni |
Dirigente, Q, A1 e A2 | 15 |
B1 e Op. 1° | 13 |
B2 e Op. 2° | 13 |
C1 e Op. 3° | 10 |
C2 e Op. 4° | 8 |
D1 | 5 |
D2 | 3 |
Il periodo di prova interrotto per malattia, infortunio, congedo matrimoniale o astensione per maternità/paternità, con prognosi di durata pari a 7 giorni di calendario può essere completato qualora il lavoratore sia in grado di riprendere servizio entro un termine pari al 50% del periodo di prova.
Indennità di mancata contrattazione
I valori del correttivo H utile al calcolo dell’indennità sono i seguenti:
Assenze nel mese | Correttivo |
0 | 1,00 |
1 | 0,90 |
2 | 0,81 |
3 | 0,73 |
4 | 0,60 |
5 | 0,50 |
6 | 0,40 |
7 | 0,30 |
8 | 0,20 |
9 | 0,10 |
Da 10 in poi | 0,00 |
Indennità di cassa
L’importo è stabilito in € 78 mensili.
Indennità di attesa
Spetta ai discontinui nella misura di € 4,00 per ogni ora ordinaria eccedente (rispetto alla base da 174 a 195 ore/mese) le 40 ore settimanali fino alla 45° ora settimanale.
Lavoro straordinario
La maggiorazione per lo straordinario (sia obbligatorio che facoltativo) spezzato diurno festivo è del 19% della retribuzione normale ordinaria.
Banca ore
La maggiorazione per intensificazione nel mese spezzato, in regime diurno in giorno festivo è del 19% della retribuzione normale ordinaria.
Malattia
Viene introdotta una nuova disciplina del comporto a valere dal 1° settembre 2022.
Infortunio sul lavoro
Al dirigente spetta la normale retribuzione (comprensiva dell’indennità INAIL) entro il limite complessivo dell’85%.
Maternità
Durante il periodo di assenza obbligatoria l’azienda integra il trattamento Inps fino a raggiungere la retribuzione mensile normale, esclusi gli elementi correlati alla presenza.
Prestazioni Fondo En.Bi.C.
Vengono modificati alcuni importi della contribuzione alla Gestione speciale dell’Ente:
– Dirigenti, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno o part time, purchè pari o superiore a 16 ore settimanali: il contributo a carico datore per il finanziamento prestazioni sanitarie integrative è pari a € 77,50 mensili e a € 930,00 annui.
– Quadri, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno o part time, purchè pari o superiore a 16 ore settimanali: il contributo a carico datore è pari a € 40,67 mensili e € 488,04 annui mentre il contributo a carico lavoratore è pari a € 1,00 mensili e € 12,00 annui.
Welfare contrattuale
Viene specificato che il welfare è erogato entro il 31 dicembre di ogni anno a tutti i lavoratori non in prova all’atto dell’accredito e in forza e che spetta anche ai lavoratori agili.
In caso di cessazione del rapporto, dal 2023, il lavoratore avrà diritto a ricevere le quote maturate mensilmente (a tal fine la frazione di mese superiore a 14 giorni sarà considerata mese intero).
Lavoro a termine
Viene razionalizzata la disciplina in relazione al mutato contesto normativo.
Lavoro a tempo parziale
La maggiorazione per lavoro supplementare spezzato in regime diurno in giorno festivo è pari al 41% della retribuzione ordinaria.
Lavoro intermittente
L’inquadramento e la retribuzione oraria sono i seguenti:
Dal 1.9.2022 | Dal 1.9.2023 | Dal 1.9.2024 | |||
Livello | Importo | Livello | Importo | Livello | Importo |
C1 | 12,4859 | C1 | 12,8739 | C1 | 13,4461 |
C2 | 11,2147 | C2 | 11,5626 | C2 | 12,0756 |
D1 | 9,8626 | D1 | 10,1677 | D1 | 10,6176 |
D2 | 8,6762 | D2 | 8,9438 | D2 | 9,3384 |
Le aliquote orarie dell’indennità sostitutiva del preavviso sono le seguenti:
Dal 1.9.2022 | Dal 1.9.2023 | Dal 1.9.2024 | |||
Livello | Importo | Livello | Importo | Livello | Importo |
C1 | 0,3454 | C1 | 0,3568 | C1 | 0,3736 |
C2 | 0,3097 | C2 | 0,3199 | C2 | 0,3349 |
D1 | 0,2715 | D1 | 0,2805 | D1 | 0,2937 |
D2 | 0,2382 | D2 | 0,2461 | D2 | 0,2577 |
I valori orari dell’indennità di disponibilità sono i seguenti:
Dal 1.9.2022 | Dal 1.9.2023 | Dal 1.9.2024 | |||
Livello | Importo | Livello | Importo | Livello | Importo |
C1 | 2,1414 | C1 | 2,2121 | C1 | 2,3163 |
C2 | 1,9199 | C2 | 1,9832 | C2 | 2,0766 |
D1 | 1,6836 | D1 | 1,7391 | D1 | 1,8211 |
D2 | 1,4768 | D2 | 1,5256 | D2 | 1,5974 |
Decorrenza
L’accordo ha validità dal 1° Settembre 2022 al 31 Agosto 2025.
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