CCNL Terziario avanzato Anpit.

Per dirigenti, quadri, impiegati e operai del terziario avanzato, ANPIT, CEPI, AIFES, CIDEC, CONFIMPRENDITORI e UNICA con C.I.S.A.L. Terziario, CONFEDIR e C.I.S.A.L. hanno provveduto in data 26 settembre 2022 alla stesura completa del rinnovo 2022-2025 del CCNL. Il testo ufficiale è già aggiornato al “Decreto Trasparenza”. Introdotta una nuova disciplina del comporto, a valere dal 1° settembre 2022. Modificati alcuni importi della contribuzione alla Gestione speciale dell’Ente. Specificato che il welfare è erogato entro il 31 dicembre di ogni anno a tutti i lavoratori non in prova all’atto dell’accredito e in forza e che spetta anche ai lavoratori agili. Razionalizzata la disciplina del lavoro a termine in relazione al mutato contesto normativo. L’accordo ha validità dal 1° Settembre 2022 al 31 Agosto 2025.

In data 26 settembre 2022 ANPIT, CEPI, AIFES, CIDEC, CONFIMPRENDITORI e UNICA con C.I.S.A.L. Terziario, CONFEDIR e C.I.S.A.L. hanno provveduto alla stesura completa del rinnovo 2022-2025 del CCNL per dirigenti, quadri, impiegati e operai del terziario avanzato..

Periodo di prova

I periodi di prova, espressi in giorni di calendario, sono i seguenti. Il contratto prevede inoltre, a tutela del lavoratore, una clausola di durata minima della prova: salvo i casi di giusta causa o giustificato motivo, il rapporto potrà essere risolto dall’azienda senza preavviso solo dopo il superamento del 50% del periodo di prova:

LivelloPeriodo/giorniPeriodo minimo/giorni
Dirigente, Q, A1 e A218030
B1, Op. 1°15025
B2 e Op. 2°15025
C1 e Op. 3°12020
C2 e Op. 4°9015
D16010
D2305

In caso di recesso del lavoratore, i termini di preavviso sono i seguenti:

LivelloPeriodo minimo/giorni
Dirigente, Q, A1 e A215
B1 e Op. 1°13
B2 e Op. 2°13
C1 e Op. 3°10
C2 e Op. 4°8
D15
D23

Il periodo di prova interrotto per malattia, infortunio, congedo matrimoniale o astensione per maternità/paternità, con prognosi di durata pari a 7 giorni di calendario può essere completato qualora il lavoratore sia in grado di riprendere servizio entro un termine pari al 50% del periodo di prova.

Indennità di mancata contrattazione

I valori del correttivo H utile al calcolo dell’indennità sono i seguenti:

Assenze nel meseCorrettivo
01,00
10,90
20,81
30,73
40,60
50,50
60,40
70,30
80,20
90,10
Da 10 in poi0,00

Indennità di cassa

L’importo è stabilito in € 78 mensili.

Indennità di attesa

Spetta ai discontinui nella misura di € 4,00 per ogni ora ordinaria eccedente (rispetto alla base da 174 a 195 ore/mese) le 40 ore settimanali fino alla 45° ora settimanale.

Lavoro straordinario

La maggiorazione per lo straordinario (sia obbligatorio che facoltativo) spezzato diurno festivo è del 19% della retribuzione normale ordinaria.

Banca ore

La maggiorazione per intensificazione nel mese spezzato, in regime diurno in giorno festivo è del 19% della retribuzione normale ordinaria.

Malattia

Viene introdotta una nuova disciplina del comporto a valere dal 1° settembre 2022.

Infortunio sul lavoro

Al dirigente spetta la normale retribuzione (comprensiva dell’indennità INAIL) entro il limite complessivo dell’85%.

Maternità

Durante il periodo di assenza obbligatoria l’azienda integra il trattamento Inps fino a raggiungere la retribuzione mensile normale, esclusi gli elementi correlati alla presenza.

Prestazioni Fondo En.Bi.C.

Vengono modificati alcuni importi della contribuzione alla Gestione speciale dell’Ente:

– Dirigenti, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno o part time, purchè pari o superiore a 16 ore settimanali: il contributo a carico datore per il finanziamento prestazioni sanitarie integrative è pari a € 77,50 mensili e a € 930,00 annui.

– Quadri, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno o part time, purchè pari o superiore a 16 ore settimanali: il contributo a carico datore è pari a € 40,67 mensili e € 488,04 annui mentre il contributo a carico lavoratore è pari a € 1,00 mensili e € 12,00 annui.

Welfare contrattuale

Viene specificato che il welfare è erogato entro il 31 dicembre di ogni anno a tutti i lavoratori non in prova all’atto dell’accredito e in forza e che spetta anche ai lavoratori agili.

In caso di cessazione del rapporto, dal 2023, il lavoratore avrà diritto a ricevere le quote maturate mensilmente (a tal fine la frazione di mese superiore a 14 giorni sarà considerata mese intero).

Lavoro a termine

Viene razionalizzata la disciplina in relazione al mutato contesto normativo.

Lavoro a tempo parziale

La maggiorazione per lavoro supplementare spezzato in regime diurno in giorno festivo è pari al 41% della retribuzione ordinaria.

Lavoro intermittente

L’inquadramento e la retribuzione oraria sono i seguenti:

Dal 1.9.2022Dal 1.9.2023Dal 1.9.2024
LivelloImportoLivelloImportoLivelloImporto
C112,4859C112,8739C113,4461
C211,2147C211,5626C212,0756
D19,8626D110,1677D110,6176
D28,6762D28,9438D29,3384

Le aliquote orarie dell’indennità sostitutiva del preavviso sono le seguenti:

Dal 1.9.2022Dal 1.9.2023Dal 1.9.2024
LivelloImportoLivelloImportoLivelloImporto
C10,3454C10,3568C10,3736
C20,3097C20,3199C20,3349
D10,2715D10,2805D10,2937
D20,2382D20,2461D20,2577

I valori orari dell’indennità di disponibilità sono i seguenti:

Dal 1.9.2022Dal 1.9.2023Dal 1.9.2024
LivelloImportoLivelloImportoLivelloImporto
C12,1414C12,2121C12,3163
C21,9199C21,9832C22,0766
D11,6836D11,7391D11,8211
D21,4768D21,5256D21,5974

Decorrenza

L’accordo ha validità dal 1° Settembre 2022 al 31 Agosto 2025.

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