CCNL scuole private – Federterziario: firmato il rinnovo 2023

In data 27 luglio 2023, Federterziario Scuola e Federterziario con Ugl Scuola (con l’assistenza dell’associazione nazionale consulenti del lavoro ANCL) hanno sottoscritto il nuovo CCNL per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell’infanzia e asili nido.

Minimi tabellari

Gli importi dei minimi contrattuali in vigore dal 1° settembre 2023 sono i seguenti:

LivelloImporti mensili
81.790,00
71.780,00
61.760,00
51.750,00
41.535,00
31.340,00
21.270,00
11.240,00

Retribuzione d’ingresso

In caso di assunzione di un lavoratore a tempo determinato della durata non superiore a 12 mesi non prorogabile e non rinnovabile inquadrato nei livelli 1’, 2’ e 3’, e se il lavoratore è in possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento CE n. 800/2008, il datore di lavoro potrà riconoscergli per i primi 6 mesi una retribuzione di primo ingresso ridotta del 15% e per i successivi 6 mesi una retribuzione ridotta del 10% rispetto al livello ordinario di inquadramento.

Tale retribuzione è consentita anche in caso di assunzione a tempo determinato di soggetti che abbiano completato presso altra azienda il periodo di apprendistato e il cui rapporto si sia risolto al termine del periodo formativo.

In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, il trattamento economico ridotto del 10% sarà esteso per un ulteriore periodo di 6 mesi.

Il contratto di sostegno all’occupazione ha carattere sperimentale e il datore di lavoro ha l’obbligo di attivare la procedura di certificazione presso la commissione di certificazione dell’ente bilaterale entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto. In mancanza di certificazione o di rigetto della relativa istanza, il lavoratore sarà soggetto al normale trattamento economico tabellare in base al livello di inquadramento attribuito.

È inoltre prevista una retribuzione progressiva d’accesso per il settore della formazione professionale nei termini e con le modalità stabilite dall’accordo stesso.

Bonus per nascita di un figlio

Attraverso l’ente bilaterale Formasicuro scuola è riconosciuto alla madre un bonus pari a € 750,00 per ogni nascita avvenuta in costanza di rapporto di lavoro subordinato; qualora il datore di lavoro non abbia aderito a Formasicuro, l’importo obbligatoriamente a suo carico deve essere riconosciuto nella prima busta paga utile e deve intendersi quale parte integrante della retribuzione.

Finanziamento della bilateralità

Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere al lavoratore, a partire dal mese successivo alla stipulazione del CCNL, un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a € 30,00. Tale elemento deve essere corrisposto per 12 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. L’importo non è riproporzionabile in caso di contratto di lavoro a tempo parziale.

Quota di assistenza contrattuale

È stabilita in € 5 al mese per 12 mensilità.

Campo di applicazione del CCNL

La sfera di applicazione del contratto è stata estesa alle università, alle accademie di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), agli istituti tecnici superiori ITS, ai centri per l’infanzia, alle agenzie per il lavoro, alle scuole private e di recupero anni e alle scuole di preparazione concorsi.

Classificazione del personale

Le parti hanno provveduto a modificare le declaratorie del 4’ e 5’ livello e hanno introdotto alcuni profili professionali.

Periodo di prova

La durata massima del periodo di prova non può superare i seguenti limiti, in relazione al livello di inquadramento contrattuale:

LivelloDurata
6 e 7180 giorni
4 e 5120 giorni
360 giorni
2, 130 giorni

Le durate si intendono di giorni di effettivo servizio per i livelli 2 e 1, e di giorni di calendario per gli altri livelli.

Per i contratti a tempo determinato il periodo di prova è pari a 60 giorni indipendentemente dal livello.

Quota oraria

La quota oraria viene stabilita attraverso i seguenti divisori:

– 173 (40 ore settimanali);

– 164 (38 ore settimanali);

– 139 (32 ore settimanali);

– 130 (30 ore settimanali).

Per i contratti part-time, nel caso di docenti di scuola, si calcola l’anno scolastico pari a 33 settimane (su 10 mesi, settembre/giugno) oppure ad altro periodo specifico se individuabile.

Orario di lavoro

L’orario è stato così modificato.

Per il personale non docente Area I (livelli 1°, 2°, 3° 4° e 5°) e Area III Dirigenza (livv. 7 e 8), e per il personale area formazione area 3° livello con qualifica di: tutor, progettisti, anche esecutivi di progetti di formazione, certificatori delle competenze, orientatori, analisti di fabbisogni formativi e delle competenze, l’orario di lavoro settimanale è di 40 ore di lavoro effettivo estensibili a 48 ore nel caso di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali.

Per assistenti asili nido, assistenti scuola dell’infanzia, educatrici micronido, educatrici asili nido, coordinatore, addetti al pre e post scuola degli asili nido, assistenti di colonie e convitti, addetti al tempo libero, guide e addetti alle attività integrative, istruttori in attività parascolastiche, coordinatore di corsi di formazione professionale, orientatore anche enti di formazione professionale accreditati presso le regioni, coordinatori progetti formativi di enti di formazione accreditati presso le regioni, analisti di fabbisogni formativi e delle competenze presso aziende, addetti ai materiali didattici alle lavorazioni multimediali, assistenti alle attività multimediali, assistenti di discenti vuole preparazione concorsi ed esami, puericultura, logopedisti, fisioterapisti, psicologi e psicoterapeuti, l’orario settimanale è di 40 ore di di lavoro effettivo estensibile a 42 ore nel caso in cui la distribuzione dell’orario di lavoro sia per periodi plurisettimanali.

Per e docenti scuola infanzia, docenti addetti al pre e post scuola nella scuola dell’infanzia, Coordinatori scuola infanzia, esperti linguistici e lettori lingua madre, l’orario settimanale è di 38 ore di lavoro effettivo estensibili a 40 ore nel caso in cui sia adottato un orario di lavoro per periodi plurisettimanali.

Per il personale docente scuole primarie e insegnanti di sostegno per allievi con disabilità l’orario settimanale è 32 ore di lavoro effettivo estensibili a 35 ore nel caso di adozione di una distribuzione dell’orario per periodi plurisettimanali.

Per i docenti di enti di formazione professionale accreditati presso le regioni, i docenti per corsi di formazione professionale accreditati presso le regioni in obbligo scolastico, docenti corsi IFTS, docenti in corsi di preparazione agli esami, docenti in corsi liberi d’arte e di cultura varia, docenti in corsi di istruzione professionale; docenti In corsi di lingue; docenti in attività integrative scolastiche docenti di corsi a distanza, docenti tecnico pratici, docenti corsi individuali, docenti delle accademie; docenti in corsi di formazione insegnanti, docenti delle scuole superiori per Interpreti e traduttori; docenti dei corsi di specializzazione post-diploma; docenti in scuole e corsi post-secondari, docenti in istituti para-universitari, docenti delle accademie di alta formazione artistica musicale e coreutica, docenti di università, l’orario settimanale è di 32 ore di lavoro effettivo estendibili a 40 ore nel caso di adozione di una distribuzione dell’orario per periodi plurisettimanali.

Per il personale docente di scuole secondarie e per i modelli viventi, l’orario settimanale è di 30 ore di lavoro effettivo estendibili a 35 ore nel caso di adozione di una distribuzione dell’orario per periodi plurisettimanali.

Il tempo pieno annuale si calcola moltiplicando l’orario effettivo settimanale per 52 settimane salvo nel caso di docenti di scuola ove si calcola l’anno scolastico di 33 settimane. Per calcolare un valore annuo si deve moltiplicare il monte ore settimanale per la quota oraria per il numero di settimane di durata del periodo previsto.

Lavoro straordinario notturno e festivo

È previsto un limite al lavoro straordinario individuale di 120 ore annue sia per il personale docente sia per il personale non docente.

Si considera notturno il lavoro eseguito dalle ore 22 alle 5. Per gli istituti che svolgono corsi serali che si protraggono oltre le ore 22:00 sono considerate notturne le ore a partire dall’ora del termine usuale delle lezioni.

È considerato lavoro festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni di festività nazionali.

Per ciascuna ora di lavoro notturno viene corrisposta una maggiorazione della quota oraria di retribuzione pari al 25%; per le prestazioni di lavoro festivo la maggiorazione è pari al 40%.

Per le prestazioni di lavoro straordinario spettano le seguenti maggiorazioni sulla paga base:

Straordinario%
diurno25
notturno45
festivo50
notturno festivo65

Per il personale non docente Area I le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere da fruire entro il mese successivo con modalità compatibili con l’organizzazione dell’istituto.

Festività

Tutte le festività civili e religiose coincidenti con la domenica vengono retribuite con un ventiseiesimo della retribuzione globale oltre la normale retribuzione.

Ex festività

I 4 giorni per recupero di festività soppresse possono essere goduti solo nei periodi di sospensione dell’attività didattica; al personale non docente le festività non godute verranno retribuite in ventiseiesimi della retribuzione mensile al termine dell’anno solare. La ricorrenza del Santo patrono viene considerata come giornata festiva.

Formazione continua

Le aziende potranno realizzare programmi di formazione continua attraverso il fondo Fonditalia. Le attività saranno finanziate con contributo a carico dell’azienda pari allo 0,30% della retribuzione del lavoratore.

Banca ore

Il CCNL affida alla contrattazione aziendale o interaziendale la regolamentazione della banca ore.

Trasferimento

Per i trasferimenti ad una distanza di oltre 100 km., deve essere prevista un’indennità da concordare in sede di contrattazione aziendale. Tale indennità non fa parte degli elementi retributivi.

Malattia

Sono esclusi dal periodo di comporto le malattie oncologiche e i ricoveri ospedalieri per l’espletamento di terapie salvavita.

Ai malati con gravi patologie oncologiche il periodo di aspettativa generica sarà prorogato anche se eccedente i 120 giorni.

Nei primi 3 giorni di malattia non è previsto un indennizzo, tranne nel caso in cui la stessa abbia una durata minima pari a 7 giorni. Nel qual caso il lavoratore avrà diritto a un’indennità pari al 60% della retribuzione a cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Dal 4° giorno in poi verranno corrisposte le indennità previste dalla legge.

In caso di ricovero ospedaliero per tutta la durata dello stesso, il lavoratore avrà diritto a un’indennità a carico del datore di lavoro pari al 66% della retribuzione cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

Infortunio

Il CCNL stabilisce che il datore deve retribuire i giorni di infortunio al 100% dal 1° al 4° giorno.

Dal 4° giorno al lavoratore spetta l’indennità prevista dall’Istituto.

Permessi

Il lavoratore ha diritto a un permesso retribuito di 6 giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente.

Congedo per violenza di genere

La lavoratrice inserita in percorsi di protezione per le donne vittime di violenze di genere ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi, da richiedere con preavviso di almeno 7 giorni e indicazione dell’inizio e della fine del periodo di assenza.

Durante il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente al trattamento previsto per la maternità; tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del TFR.

Il congedo può essere usufruito su base oraria e giornaliera nell’arco di 3 anni. La lavoratrice ha inoltre diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale e viceversa.

Preavviso

Sia le dimissioni che il licenziamento devono essere comunicati per iscritto, nei seguenti termini:

Anni di servizioGiorni
1’, 2’ livello3’, 4’ livello5’, 6’ livello7’, 8’ livello
fino al 5’3090904 mesi
dal 6’ al 10’4590120150

I giorni e i mesi si intendono di calendario.

Trattamento di fine rapporto

Il pagamento del TFR deve avvenire:

a. entro 30 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso (termine breve);

b. entro 60 giorni per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per tutti gli altri casi.

Apprendistato

Alla disciplina dell’apprendistato vengono apportate le seguenti modifiche.

Periodo di prova

La durata massima del periodo di prova è pari a 30 giorni di calendario per il livello 1’ e 2’ e a 60 giorni per gli altri livelli.

Lavoro a tempo parziale

Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell’orario normale, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l’orario concordato anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, nel limite del 25% delle ore di lavoro settimanali concordate.

Nel caso il part time sia regolato con il sistema del monte ore annuale trattamento economico per le ore supplementari viene riconosciuto solo al superamento delle ore previste dal monte ore annuale.

Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. In alternativa, le parti possono compensare le ore supplementari con 5 giorni di permesso retribuiti da richiedere entro il 30 giugno successivo alla maturazione. Ogni 40 ore di lavoro supplementare spetta al lavoratore una giornata di permesso.

Lavoro a termine

Alla disciplina del contratto a termine vengono apportate le seguenti modifiche.

Durata

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 36 mesi, solo in presenza di almeno una delle condizioni previste dalla legge.

Il contratto può essere stipulato solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

– progetti specifici;

– sperimentazioni tecniche produttive organizzative aventi caratteri di temporaneità;

– sospensione di personale assente con diritto alla conservazione del posto;

– intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;

– punte di più intensa attività amministrativa, burocratico gestionale e tecnica;

– esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo;

– assistenza specifica in campo direzione e sicurezza sul lavoro.

Oltre alle ipotesi previste dalla legge, vengono individuati le seguenti specifiche esigenze di professionalità e specializzazione non presenti tra quelli disponibili nell’organico dell’istituto che consentono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato:

– assistenza ai bambini diversamente abili o che necessitano di particolari cure e attenzioni;

– sostegno all’alunno con disabilità certificata nel caso in cui non siano disponibili docenti specializzati;

– svolgimento di mansioni educative o didattiche nel caso in cui il personale assunto sia privo di abilitazione ho dei titoli previsti dalla legge;

– personale docente non abilitato.

Le parti concordano inoltre che il contratto a tempo determinato possa avere una durata superiore a 12 mesi ma comunque non eccedente ai 24 mesi anche per le seguenti specifiche condizioni:

– assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni;

– assunzione di cassa integrati o percettori del reddito di cittadinanza;

– assunzione di disoccupati o inoccupati da almeno 8 mesi;

– assunzione di donne di qualsiasi età che non abbiano un impiego retribuito da almeno sei mesi e risiedano in aree geografiche in cui il tasso di disoccupazione femminile sia inferiore di almeno il 25% rispetto a quello maschile;

– proroga dei termini di appalto.

La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare complessivamente i 36 mesi.

Ai fini del computo di tale periodo si tiene conto dei periodi di lavoro aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei 36 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Il contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi, e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco di 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

Attività stagionali

Hanno carattere di stagionalità le attività svolte:

– durante il periodo estivo nei mesi compresi tra il 1° maggio e il 30 settembre denominate centri estivi, grest, colonie, ludoteche, ecc.;

– in determinati periodi dell’anno connessi a progetti formativi specifici di carattere stagionale;

– dalle scuole in occasione di prolungati periodi di festività;

– dalle aziende operanti nel settore che pur non avendo periodi di chiusura annuale sono soggetti a un’intensificazione dell’attività carattere ciclico che non possono essere svolte con il personale in forza.

I docenti che manifestano la volontà di prestare lavoro stagionale hanno diritto di precedenza nell’assegnazione dell’attività e le mansioni svolte si intendono aggiuntive a quelle ordinarie.

La durata del periodo di prova per i lavoratori stagionali non può superare i 15 giorni di calendario.

Il contratto di lavoro stagionale deve essere stipulato in forma scritta e deve riportare il termine finale in mancanza del quale è considerato automaticamente a tempo indeterminato.

Contratto di somministrazione

Alla disciplina dell’apprendistato vengono apportate le seguenti modifiche.

Il numero dei lavoratori somministrati non può eccedere il 50% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore all’1 gennaio dell’anno di stipula del contratto; complessivamente i contratti a tempo determinato e somministrazione non potranno superare il limite del 75% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore all’1 gennaio, con un arrotondamento del decimale eguale o superiore a 0,5 all’unità superiore. Il limite può essere elevato dalla contrattazione di II livello.

Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione.

Decorrenza

Il contratto decorre dal 1° settembre 2023 e scadrà il 31 agosto 2026.

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