08 Gen CCNL sale bingo Anpit, le novità della stesura completa dell’accordo
ANPIT, ASCOB e ANIB con CISAL Terziario e CISAL hanno diffuso la stesura completa del CCNL 23 novembre 2023, comprensiva anche delle previsioni del Protocollo 23 novembre 2023. Il precedente contratto è scaduto il 31 ottobre 2021.
Ambito di applicazione
L’accordo si applica ai dipendenti di sale bingo e gaming hall.
Una tantum
Viene confermato quanto stabilito dal Protocollo 23 novembre 2023.
Ai lavoratori assunti entro il 28 febbraio 2022 ed in forza al 1° dicembre 2023 spetta un’una tantum in sostituzione della mancata i.v.c., che saranno erogati a dicembre 2023 e a giugno 2024. L’una tantum non può essere assorbita da eventuali superminimi o voci simili già riconosciuti.
Minimi tabellari
Vengono confermati gli importi mensili della paga base nazionale conglobata stabiliti dal Protocollo 23 novembre 2023.
L’incremento dal 1° dicembre 2023 non è assorbibile.
Indennità di mancata contrattazione
Stabilito il correttivo dei giorni di assenza.
Reperibilità
Sono rideterminati gli importi dell’indennità giornaliera, in base al livello di appartenenza, al numero di ore e al giorno di reperibilità (feriale, festivo, riposo settimanale).
Periodo di prova e preavviso
Sono previsti periodi di prova e di preavviso in caso di recesso del lavoratore in base al livello, espressi in giorni di calendario.
Il contratto prevede inoltre, a tutela del lavoratore, una clausola di durata minima della prova secondo cui, salvo i casi di giusta causa o giustificato motivo, il rapporto potrà essere risolto dall’azienda senza preavviso solo dopo il superamento di detto periodo minimo.
Assistenza integrativa
Stabilite le prestazioni En.bi.c. in base al livello di assunzione.
Welfare contrattuale
Dal 2024 il welfare aziendale sarà erogato entro il 31 dicembre, nei valori già previsti dal CCNL.
Apprendistato professionalizzante
Fissati i limiti di assumibilità.
Lavoro a termine
Indicate le ipotesi ammesse con le relative causali.
Periodo di prova
La durata massima dovrà essere proporzionata alla durata iniziale del contratto, nel rispetto del limite massimo di durata di 1/3 rispetto alla durata iniziale del contratto e il CCNL fornisce le specifiche durate.
La clausola di durata minima del periodo di prova dovrà essere rispettata a partire dai contratti di almeno 6 mesi.
Nei contratti inferiori il recesso in costanza di periodo di prova sarà libero ma superata la diversa clausola di durata minima, così come quantificata dal contratto collettivo.
Contratto di stabilizzazione
Dalla data di sottoscrizione del CCNL 23 novembre 2023 il contratto di stabilizzazione previsto dal CCNL 9 ottobre 2018 è attivabile solo attraverso un contratto di 2° livello, per rispettare l’eterogeneità delle singole realtà aziendali.
I contratti già instaurati al 30 novembre 2023 resteranno disciplinati dal CCNL 9 ottobre 2018 fino alla loro naturale scadenza o stabilizzazione.
Tirocinio
Al tirocinante a tempo pieno spetta un rimborso spese di almeno € 500,00 mensili.
Lavoro intermittente
Determinati gli importi della retribuzione omnicomprensiva oraria per il lavoro intermittente a tempo indeterminato e per l’indennità di disponibilità, suddivisi per livelli.
Lavoro agile
L’istituto viene compiutamente disciplinato.
Previdenza complementare
Dal 1° gennaio 2024, a richiesta del lavoratore interessato, il datore accrediterà al Fondo scelto il t.f.r. maturato alle scadenze previste, oltre ad una quota aggiuntiva aziendale della paga base nazionale conglobata spettante al lavoratore stesso.
Informazioni sul rapporto di lavoro
In conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 104/2022, l’Azienda deve distribuire gratuitamente a ogni dipendente una copia (cartacea o digitale) del CCNL.
Contributo di assistenza contrattuale
Il contributo è elevato allo 0,7% dell’imponibile previdenziale.
Decorrenza
Il CCNL decorre dal 1° dicembre 2023 e scadrà il 30 novembre 2026.
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