CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e turismo: nuove tabelle retributive.

Fipe, Legacoop produzione e servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi (con l’assistenza di Confcommercio), con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto in data 26 giugno 2024 l’accordo integrativo con cui le Parti predispongono le tabelle retributive relative al CCNL. 

Le Parti hanno sottoscritto in data 5 giugno 2024 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto.

Campo di applicazione

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si estende all’interno della categoria dei pubblici esercizi, includendo le aziende che si occupano della preparazione, del confezionamento e della somministrazione di pasti e bevande (banqueting).

Minimi tabellari

L’accordo prevede incrementi ai minimi tabellari, suddivisi per livello e con diverse date di erogazione.

Le tabelle con i valori della paga base nazionale sono suddivise per Pubblici esercizi, ,Pubblici esercizi minori, Stabilimenti balneari e Gaming hall

Premi legati alla produttività

Vengono introdotte modifiche al premio di risultato.

Il premio non contribuisce al calcolo di nessun istituto legale o contrattuale, compreso il trattamento di fine rapporto.

Inoltre, è assorbito da eventuali trattamenti economici individuali o collettivi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal contratto precedente.

Nel caso in cui non si raggiunga un accordo sul premio entro una specifica data, l’azienda erogherà con la retribuzione del mese di novembre 2027 gli importi indicati nell’intesa in base al livello di inquadramento.

Assistenza integrativa

A partire dal 1° gennaio 2027, il contributo a carico del datore di lavoro per l’assistenza integrativa viene aumentato.

Per i Quadri, il contributo annuo per l’assistenza sanitaria, gestita dalla Cassa Qu.As, subisce incrementi in due date distinte.

Congedi di maternità e paternità

L’accordo chiarisce che i periodi di maternità e paternità (sia obbligatoria che facoltativa) e i congedi parentali sono considerati validi ai fini della maturazione di ferie, riduzione d’orario e tredicesima mensilità.

Inoltre, questi periodi saranno utili ai fini del calcolo della quattordicesima mensilità a partire da una specifica data. I congedi parentali saranno inclusi nel calcolo della quattordicesima in un secondo momento.

Congedi per violenza di genere

Le lavoratrici che intraprendono percorsi di protezione contro la violenza di genere hanno diritto a un congedo retribuito, con una durata massima stabilita, su base oraria o giornaliera, distribuito su un periodo definito.

L’accordo prevede inoltre un periodo di aspettativa retribuita, a richiesta della lavoratrice, con un’indennità calcolata sulla retribuzione.

Infine, la lavoratrice può richiedere la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, o presentare domanda di trasferimento.

Decorrenza

L’ipotesi di accordo decorre dal 1° giugno 2024 e scade il 31 dicembre 2027.

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