CCNL legno e lapidei – Aziende artigiane: le novità dell’accordo sulle tabelle retributive

Cna Produzione, Cna Costruzioni, Confartigianato Legno e arredo, Confartigianato Marmisti, Casartigiani e Claai con Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil hanno sottoscritto in data 15 marzo 2024 il verbale di accordo integrativo con cui le parti provvedono alla stesura delle tabelle retributive.

Ambito di applicazione

L’intesa segue e completa l’ipotesi di accordo sottoscritta in data 5 marzo 2024 per il rinnovo del CCNL.

Il contratto riguarda i dipendenti dalle imprese artigiane e piccole e medie imprese dell’area legno-lapidei. 

Una tantum

A copertura del periodo di carenza contrattuale ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 5 marzo 2024, verrà corrisposto un importo forfetario una tantum, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L’importo verrà erogato in 2 tranches.

Con l’accordo sottoscritto il 15 marzo 2024, le parti hanno inserito alcune precisazioni sull’erogazione dell’una tantum.
In particolare, l’accordo specifica che l’una tantum, spettante anche in caso di dimissioni o licenziamento, non avrà riflessi sugli istituti diretti e indiretti di origine legale o contrattuale né sul calcolo del tfr.
Inoltre, gli importi già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali saranno considerati anticipazioni degli importi dell’una tantum e di conseguenza detratti dalla stessa fino a concorrenza. Tali anticipazioni cesseranno di essere corrisposte con la retribuzione del mese di marzo 2024.

Minimi tabellari

L’accordo stabilisce gli aumenti dei minimi tabellari, riferiti al livello D del settore legno e al livello 5 del settore lapideo, da riparametrare per gli altri livelli di inquadramento.
Con il verbale di accordo integrativo del 15 marzo 2024 le parti hanno provveduto alla stesura delle tabelle retributive.

I nuovi importi della retribuzione tabellare sono suddivisi per settore di attività, tipo di azienda, livelli con indicazione delle decorrenze di erogazione.

Aumenti periodici di anzianità

Dal 1° gennaio 2025 sono ricalcolati gli importi mensili dei 5 scatti biennali, suddivisi per settore e per categorie.
Legno, arredo e mobili

Ai lavoratori che al 31 dicembre 2024 avranno raggiunto il numero massimo di scatti sarà riconosciuto esclusivamente un aumento sull’ultimo scatto maturato.

Maternità

I periodi di congedo di maternità sono utili agli effetti dell’anzianità di servizio utile ai fini dell’applicazione degli istituti contrattuali.

Bilateralità e assistenza integrativa

I versamenti a Ebna/Fsba ed a SanArti devono essere evidenziati nella busta paga.

Congedi per violenza di genere

Rispetto al congedo retribuito stabilito dalla legge (3 mesi), l’accordo prevede ulteriori 2 mesi di aspettativa, con la corresponsione di una indennità a carico azienda, senza effetti sugli istituti indiretti e differiti.
Inoltre la lavoratrice a tempo pieno ha diritto alla trasformazione del rapporto in tempo parziale.

Preavviso

Stabiliti i periodi di preavviso, sia nel settore Legno, arredo e mobili sia nel settore Escavazione e lavorazione lapidei, in caso di licenziamento o di dimissioni rispettivamente per gli ex operai e per tutti gli altri lavoratori in base alla categoria e al livello di appartenenza.

Apprendistato professionalizzante

Dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti, anche con contratto in corso, hanno diritto agli scatti di anzianità, che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei qualificati.

L’intesa definisce l’importo dello scatto maturato durante l’apprendistato.

Lavoro a termine

Nel caso di assunzioni a termine per le ipotesi contrattualmente previste e per la durata massima di 24 mesi viene meno il termine finale del 30 settembre 2022 previsto dall’accordo 3 maggio 2022.

Lavoro a tempo parziale

I lavoratori che fruiscono di congedi hanno la priorità nell’accesso al part-time reversibile con durata massima di 1 anno.

Decorrenza

L’accordo decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2026.

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