06 Mar CCNL Edilizia – Piccola e media industria: le novità dell’accordo di rinnovo
Confapi Aniem con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno siglato in data 29 febbraio 2024 i verbali di accordo per il rinnovo della parte normativa del CCNL.
Ambito di applicazione
L’intesa riguarda gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini, completando la parte economica siglata l’11 ottobre 2022.
Vengono ricomprese nuove attività nell’ambito delle costruzioni edili e di linee e condotte.
Elemento variabile della retribuzione
Le singole imprese, partendo dalla percentuale determinata a livello territoriale, potranno valutare l’incremento di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione utilizzando i parametri indicati nell’intesa.
Le imprese di nuova costituzione erogheranno l’E.v.r. nella misura prevista dalla contrattazione territoriale vigente.
Fino al raggiungimento del triennio il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.
L’e.v.r. viene tassato con l’imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente.
Fondo prepensionamenti
Le risorse accantonate nel Fondo al 31 dicembre 2023 saranno utilizzate secondo le modalità previste dall’accordo, fino a esaurimento in ciascuna Cassa edile.
Dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2026 vengono inoltre introdotte alcune misure sperimentali per quanto riguarda i prepensionamenti relativi all’Ape, i tempi per cui il lavoratore può richiedere l’integrazione al reddito e la contribuzione volontaria, l’integrazione dell’importo Naspi.
Formazione professionale
Fondo qualificazione settore
Dal 1° aprile 2024 per il finanziamento della formazione professionale viene istituito presso le Casse edili un “Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali”, alimentato, dal 1° marzo 2024, da un contributo che eroga, dal 1° luglio 2024, una serie di prestazioni.
Requisiti e decorrenze sono stabiliti dal Regolamento del Fondo, allegato all’accordo 29 febbraio 2024.
Inquadramenti
Agli operai che frequentino con esito favorevole un corso di formazione professionalizzante sarà assegnato un nuovo inquadramento in base all’anzianità.
Gli operai qualificati e specializzati nuovi assunti, con anzianità di 48 mesi presso le Casse edili in possesso di attestati formativi rilasciati dal sistema bilaterale edile che certifichino le specifiche competenze professionali, non potranno essere inquadrati come operai comuni.
Ente formazione e sicurezza
Fissata la contribuzione all’Ente territoriale formazione e sicurezza, con decorrenze degli incrementi differenziati.
La formazione dei lavoratori su salute e sicurezza di cui al punto 9 dell’accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 (6 ore) avrà una periodicità triennale.
Entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo 29 febbraio 2024, una specifica Commissione redigerà il regolamento operativo in materia di sorveglianza sanitaria e la CNCE definirà la carta di identità professionale edile che conterrà tutti i dati relativi ai corsi formativi effettuati dal lavoratore.
Apprendistato professionalizzante
Ai contratti di apprendistato professionalizzante stipulati dal 1° aprile 2024 si applica la disciplina prevista dall’intesa.
Qualificazione professionale
Il contratto di apprendistato può essere stipulato per tutti i livelli compresi tra il 2° e il 7°.
Dal 1° gennaio 2022 è possibile assumere in apprendistato professionalizzante i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale nonché i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione.
Durata
La durata minima è di 6 mesi, la massima è determinata sulla base delle competenze acquisite in relazione alle mansioni da svolgere.
In tutti i casi di sospensione del rapporto per eventi con diritto alla conservazione del posto (es. malattia, infortunio ecc.) ovvero nei casi di sospensione involontaria, è possibile prolungare la durata dell’apprendistato per una durata pari all’evento a condizione che questo abbia avuto una durata pari ad almeno 60 giorni di calendario.
I periodi di servizio effettivamente prestati come apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata purché riferiti alla stessa qualifica e non separati da interruzioni superiori ad 1 anno.
Le ore di formazione saranno riproporzionate e la retribuzione iniziale sarà quella relativa al semestre in cui il precedente periodo è stato interrotto.
Inquadramento
L’intesa indica l’inquadramento alla fine dell’apprendistato, indicato per qualifica e livello.
Retribuzione
Il trattamento economico è pari alle percentuali della retribuzione (minimo di paga, contingenza, indennità territoriale di settore, E.v.r. e percentuale per riposi annui) indicate nell’accordo e spettante al lavoratore di 2° livello, mentre per i gruppi 1 e 2 l’applicazione delle percentuali è effettuata sul lavoratore di 3° livello.
Attività formativa
La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue, integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, non superiore a 120 ore per il triennio.
Trattamento normativo
La durata massima del periodo di prova è pari a 6 settimane.
In materia di orario di lavoro, rol, malattia e infortunio sul lavoro, si applica la disciplina dei qualificati.
Il preavviso al termine dell’apprendistato e quello di cui all’art. 2118 cod. civ.
Apprendistato professionalizzante specialistico
È disciplinato un nuovo apprendistato professionalizzante che prevede uno specifico percorso formativo: l’impresa predispone un PFI con mansioni riferibili ad elevate qualifiche, che prevedono corsi professionalizzanti obbligatori, messi a disposizione dalle Scuole edili e fruibili per l’impresa gratuitamente. Il piano formativo può prevedere, per i soli gruppi 1° e 2°, corsi professionalizzanti entro 36 mesi dalla trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
L’inquadramento finale è indicato nell’intesa sulla base dell’inquadramento, della durata e del livello.
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