CCNL Edilizia – aziende artigiane, cooperative e industriali: code contrattuali 2023

Con separati accordi Ance, Legacoop Produzione e servizi, Confcooperative Lavoro e servizi, AGCI Produzione e lavoro, Anaepa Confartigianato edilizia, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia con Feneal Uil, Fillea Cgil e Filca Cisl (che sottoscrive parzialmente l’accordo Fnape) hanno introdotto modifiche alla disciplina del Fnape, del Fondo territoriale per la qualificazione del settore e del Fondo prepensionamenti.

Fondo nazionale anzianità professionale edile

L’accordo 21 settembre 2023 stabilisce una riduzione del 10% delle aliquote regionali in vigore, attualmente versate alle Casse edili/Edilcasse e in previsione del prossimo avvio del Fnape. L’accordo fornisce i nuovi importi delle aliquote.

Fondo territoriale qualificazione del settore

L’accordo 21 settembre 2023 istituisce il Regolamento del Fondo per la qualificazione, alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, che entra in vigore il 1° ottobre 2023, con erogazione delle prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il Regolamento fornisce requisiti e criteri per l’accesso alle prestazioni, che sono costituite da:

a) compensazione sui contributi dovuti alla Cassa edile/Edilcassa competente;

b) “buono formazione” pari a € 100, riconosciuto dalla Cassa edile/Edilcassa per ciascun operaio che partecipi a corsi di formazione professionalizzante non obbligatori inclusi nel catalogo formativo nazionale (CFN);

c) per il settore artigiano, una premialità a favore del mastro formatore artigiano, pari alla riduzione del 50% sul contributo al Fondo dovuto per l’operaio formato per cui spetta l’incentivo di cui alla precedente lett. a), per 18 mesi.

Fondo prepensionamenti

L’accordo 21 settembre 2023 stabilisce, a decorrere dal 1° ottobre 2023 e fino al 31 dicembre 2026, una nuova destinazione a favore dei fondi Prevedi e Previdenza Cooperativa delle risorse accantonate al 31 dicembre 2023 nel Fondo prepensionamenti, che saranno destinate:

– per il 70% all’incremento di un ulteriore 1% mensile della retribuzione (secondo i Regolamenti di Prevedi e Previdenza Cooperativa) per gli operai già iscritti o che aderiranno volontariamente con il proprio contributo ai Fondi previdenziali: pertanto per gli stessi la contribuzione sarà minimo al 3%. Tale previsione avrà durata sperimentale di 3 anni dal 1° gennaio 2024;

– per il 30% alle richieste di prepensionamento degli operai, secondo il Regolamento dell’accordo 21 settembre 2023. Le modalità di versamento delle risorse sul montante di ogni singolo operaio saranno concordate con gli enti previdenziali. Le somme attualmente accantonate presso le Casse edili/Edilcasse sul Fondo prepensionamento (derivanti dal contributo dello 0,20% previsto dal CCNL) saranno trasferite alla CNCE entro il 31 dicembre 2023. Dal 1° gennaio 2024 detto contributo continuerà a essere destinato alle finalità previste per il Fondo anticipo pensionistico.

Infine, l’accordo 21 settembre 2023 introduce modifiche al Regolamento Fondo prepensionamenti 10 settembre 2020.

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