15 Nov Cassazione Ordinanza n. 33424/2022: Patto di non concorrenza: la variabilità del corrispettivo non è di per sé causa di nullità.
La variabilità del corrispettivo del patto di non concorrenza rispetto alla durata del rapporto di lavoro non significa che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi, mentre occorre valutare distintamente la questione della nullità per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo (articolo 1346 del Codice civile) e la nullità per insussistenza dello stesso (articolo 2125 del Codice civile) o per compenso simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato. Così la Corte di cassazione, con l’ordinanza 33424/2022.
Nel caso specifico, il Tribunale di Milano aveva dichiarato la nullità del patto di non concorrenza stipulato dalle parti in virtù della indeterminatezza e indeterminabilità del corrispettivo, in quanto correlato alla durata del rapporto di lavoro e senza alcun importo minimo garantito.In particolare, a fronte di un impegno di non concorrenza valido per 20 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, le parti avevano concordato un compenso annuo pari a 10.000 euro per 3 anni, da pagarsi in costanza di rapporto mediante due rate semestrali.
Secondo l’interpretazione del Tribunale meneghino, confermata in sede d’Appello, la nullità derivava dal fatto che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza del triennio, come avvenuto, al dipendente non sarebbe spettato l’intero corrispettivo di 30.000 euro, bensì un importo collegato alla durata del rapporto di lavoro, quindi non determinato né determinabile.
La Cassazione, investita della questione, ha accolto il ricorso della società non ritenendo chiaro l’iter logico-motivazionale seguito dai giudici di merito.Con riferimento alla determinabilità del corrispettivo del patto di non concorrenza, la Corte ricorda che tale importo è diverso e distinto dalla retribuzione, perciò deve possedere soltanto i requisiti previsti in generale per l’oggetto della prestazione dall’articolo 1346 del Codice civile . Sotto diverso profilo, la Corte ricorda che si configura la nullità in base all’articolo 2125 del Codice civile solo a seguito di una rigorosa valutazione in ordine alla sussistenza di un corrispettivo in favore del prestatore che risulti manifestamente iniquo o sproporzionato in rapporto al sacrificio richiesto e a ogni circostanza del caso concreto.
Per la Suprema corte, quindi, operano su due piani distinti la nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo e la nullità del patto per mancanza di corrispettivo o in caso di corrispettivo manifestatamente iniquo o sproporzionato (ipotesi equiparata dalla giurisprudenza di legittimità).Rispetto a tali premesse, i giudici rilevano un’anomalia motivazionale nella sentenza impugnata, per essere pervenuta ad affermare la nullità del patto in modo improprio, senza accertare se il corrispettivo pattuito fosse da considerare simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato e operando una sovrapposizione tra la questione della determinabilità del corrispettivo, diversa da quella della sua congruità.
Infatti, secondo la Cassazione, «la variabilità del corrispettivo rispetto alla durata del rapporto di lavoro non significa che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi (tenendo anche conto, che, a monte, è stato altresì contestato che la cessazione del rapporto effettivamente avesse influenza sull’ammontare del Pnc dovuto)». La sentenza impugnata non tiene adeguatamente distinte cause di nullità del patto di non concorrenza che operano giuridicamente su piani diversi – un vizio sotto l’aspetto della determinatezza o determinabilità dell’oggetto e l’altro sotto il profilo dell’ammontare del corrispettivo – e tale sovrapposizione genera incertezza sull’iter-logico seguito dal giudicante, che preclude un effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
Sorry, the comment form is closed at this time.