Cassazione 31146/2022: Comunicazione all’Inps da parte del dipendente in caso di nuova attività lavorativa.

La disciplina della cassa integrazione guadagni prevede che il dipendente in Cig che avvii una nuova attività lavorativa debba darne preventiva comunicazione all’Inps, pena la decadenza dal beneficio.

Ma quali sono le attività oggetto di comunicazione preventiva? A chiarirlo è la Corte di cassazione (sezione lavoro, 21 ottobre 2022, n. 31146).

Per i giudici, a dover essere comunicate sono tutte le nuove occupazioni, anche se da esse deriva un reddito compatibile con l’integrazione salariale. Se si tratta di lavoro autonomo, a nulla rileva la circostanza che l’attività svolta dal lavoratore in Cig non sia riconducibile allo schema contrattuale previsto dagli articoli 2222 e seguenti e 2232 e seguenti del codice civile, né il fatto che la stessa sia svolta nell’ambito della partecipazione a un’impresa.

L’obbligo di comunicazione preventiva, quindi, ha un perimetro molto ampio e interessa tutte le attività anche solo potenzialmente remunerative, anche se in concreto il lavoratore non abbia percepito alcun reddito dalle stesse e anche se l’ente previdenziale destinatario della comunicazione medesima sia venuto a conoscenza della nuova occupazione tempestivamente, con l’intervento del nuovo datore di lavoro o in altra maniera.

Ma non solo: ai fini dell’insorgenza dell’obbligo di comunicazione posto in capo al lavoratore in Cig non rileva neanche il criterio della prevalenza, ovverosia non importa in che misura la nuova attività impegni temporalmente il lavoratore durante il periodo di cassa integrazione guadagni né, tantomeno e come in parte già detto, quanto incida l’apporto economico che da essa eventualmente derivi al lavoratore sul totale dei redditi da questo percepiti nel corso della Cig. Per la Corte di cassazione, infine, la comunicazione va fatta anche se l’attività che ne costituisce l’oggetto non è soggetta a contribuzione.

In conclusione, e nell’accezione più ampia possibile, il lavoratore che si trova in cassa integrazione guadagni e che intenda avviare una nuova attività lavorativa deve darne preventiva comunicazione ogniqualvolta la predetta attività consista nello svolgimento di un insieme di condotte umane caratterizzate dall’utilizzo di cognizioni tecniche varie, anche se minime e più o meno complesse, e che siano potenzialmente produttive di reddito.

La forma negoziale nella quale tali attività sono svolte e la loro effettiva remunerazione, invece, non hanno nessun rilievo.

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