Cassa integrazione Covid: proroga dei termini per l’invio delle istanze al 31 dicembre 2021.

In data 2 dicembre 2021, il Senato ha approvato il maxiemendamento al disegno di Legge di conversione del Decreto fisco-lavoro, con il quale ha previsto, che i termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021.

A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare, che il testo dell’emendamento in questione, che modifica il Decreto Fiscale, specifica che le domande inviate e non accolte alla data di entrata in vigore della conversione in Legge sono considerate validamente presentate.

Si ritiene opportuno comunicare, che in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo d’integrazione salariale.

Diversamente, in caso di anticipazione della prestazione da parte del datore di lavoro, la richiesta di conguaglio va effettuata entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Tornando al differimento dei termini, per quanto riguarda i pagamenti diretti, ad esempio, il riferimento è di regola quello relativo ai periodi di dicembre 2020, la cui scadenza era fissata al 31 gennaio 2021; mentre per il 2021, ai periodi da gennaio ad agosto 2021 la cui scadenza, per quest’ultimo mese, era fissata a settembre 2021 e costituisce pertanto il limite temporale massimo dell’intervento di riapertura dei termini.

Nell’ipotesi, invece, di anticipazione della prestazione da parte del datore di lavoro, occorrerà verificare se il termine di 6 mesi previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 148/2015 sia scaduto nel periodo interessato dalla riapertura dei termini, cioè tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021.

Per completezza d’informazione, si ritiene opportuno specificare, che la riapertura dei termini si applica nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite di spesa e riguarda esclusivamente, le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

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