Buoni carburante 2023.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 5/2023, entrato in vigore il 15 gennaio 2023 e che prevede, anche per il 2023, la possibilità per il datore di lavoro di erogare buoni benzina o titoli equivalenti ai lavoratori, esenti fino a € 200,00 come misura di contenimento dei prezzi dei carburanti.

 Si precisa, che il valore dei buoni è esente da un punto di vista previdenziale e non deve essere considerato al fine del raggiungimento del limite di esenzione di € 258,23 annui per i beni e servizi prestati ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con riferimento alla misura 2022, che il buono benzina o titolo equivalente possa essere riconosciuto anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam” e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, a meno che i buoni non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.

Infine, come già precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 27/2022, risulta fondamentale anche per quest’anno andare a rendicontare l’erogazione al lavoratore in modo separato nel LUL; in particolare con il cedolino paga di competenza, sarà necessario indicare:

– buono benzina ex art. 1 dl 5/2023 per il buono fino ad € 200,00 appena introdotto;

– beni e servizi art. 51, co.3, TUIR per l’eventuale altro buono benzina fino ad € 258,23.

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