Buoni benzina: erogazione più costosa per i datori di lavoro.

L’iter di conversione in legge del decreto Trasparenza carburanti (D.L. n. 5/2023) introduce una deroga al regime dell’armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributive e modifica la disciplina del buono carburanti.

Nella seduta di martedì 21 febbraio, la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di trasporto pubblico, disegno di legge che passa al Senato in seconda lettura.

Buoni benzina: come cambia la disciplina

L’art. 1, comma 1, del provvedimento conferma l’esenzione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell’anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore. Tale beneficio è posto in via aggiuntiva rispetto al regime generale di esenzione – e al relativo limite quantitativo di 258,23 euro l’anno – per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente. A questo proposito il Comitato per la legislazione ha osservato che il beneficio introdotto dal comma 1 dell’art. 1 è aggiuntivo rispetto al regime generale di esenzione per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo (art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986) e che il citato regime generale concerne non solo il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche – in base al rinvio, di cui all’art. 12 della legge n. 153 del 1969, al medesimo regime fiscale – la base imponibile della contribuzione previdenziale. Secondo il Comitato, la norma transitoria in argomento non specifica se l’esenzione aggiuntiva è posta ai sensi del TUIR e pone il dubbio se debba tenersi conto dell’esenzione in esame anche ai fini della base imponibile della contribuzione previdenziale.

Il dubbio viene eliminato grazie ad un emendamento al comma 1, secondo periodo dell’art. 1 che precisa che “L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi”.

Il comma 1 dell’art. 1 in argomento assume pertanto il seguente tenore:

“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,3 milioni di euro nell’anno 2023 e in 1,2 milioni di euro nell’anno 2024, si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro nell’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 6 milioni di euro nell’anno 2023 e a 1,2 milioni di euro nell’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

L’erogazione del bonus nel 2023 risulta pertanto meno vantaggiosa per il lavoratore che vedrà l’importo ridotto dalla trattenuta previdenziale e costerà di più al datore di lavoro tenuto al versamento dei contributi sul valore del buono che, si ricorda, è comunque una liberalità decisa dal datore di lavoro che rientra nel costo del lavoro.

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