Bonus sanificazione. Compensazione in F24.

L’Agenzia delle Entrate ha fissato al 15,6423% la misura percentuale del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, come da quanto previsto dall’art. 125 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), in relazione alle spese sostenute nell’arco del 2020 e per le quali lo scorso 7 settembre 2020 era scaduto il termine per presentare la comunicazione delle spese ammissibili. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare che detto credito potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 solo dopo l’approvazione anche del relativo codice tributo che renderà concretamente fruibile il beneficio. L’agevolazione di cui trattasi era teoricamente accordabile in una misura pari al 60% delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio e fino a tutto 31 dicembre 2020, fino a un massimo di € 60.000,00 per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Tuttavia, ora la misura massima del credito d’imposta effettivamente fruibile sarà pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con il provvedimento n. 302831 dell’11 settembre 2020 e già citata precedentemente (15,6423%).

Ad ogni modo, e certi di fare cosa gradita, si allega, alla presente, provvedimento n. 302831 dell’11 settembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Condividi l'articolo su:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.