Bonus psicologo: domande entro il 31 maggio 2024

Nella circolare n. 34 del 15 febbraio 2024, l’INPS detta le istruzioni operative per la fruizione del Bonus psicologo per l’anno 2023. Destinatari sono i soggetti private che si trovano in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che possono richiedere il bonus una sola volta per ciascuna annualità.

Requisiti di spettanza

Il bonus può essere richiesto da coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

– residenza in Italia;

– ISEE non superiore a 50.000 euro.

Misura del bonus

Il contributo erogabile, da ripartire in sedute da al massimo 50 euro ciascuna, è commisurato al valore ISEE del richiedente:

– ISEE inferiore a 15.000 euro: 1.500 euro annui;

– ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro: 1.000 euro annui

– ISEE tra 30.000 e 50.000 euro: 500 euro annui.

Modalità di richiesta

La domanda deve essere presentata attraverso il servizio “Contributo sessioni psicoterapia” presente nel portale INPS, a partire dal 18 marzo 2024 ed entro il 31 maggio 2024, anche per conto di un soggetto minore d’età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario

Nel caso di ISEE contenente omissioni e/o difformità, il richiedente sarà informato in sede di presentazione della domanda della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) finalizzata a correggere l’ISEE difforme e a consentire l’istruttoria della domanda di accesso al beneficio.

Fruizione del bonus

Il bonus deve essere fruito dal beneficiario entro il 12 dicembre 2024.

L’INPS, una volta formate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, notifica l’esito della richiesta è notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti.

In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.

Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.

L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista.

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