Bonus formazione 4.0. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus formazione 4.0. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, in data 13 maggio 2021, ha pubblicato la risposta all’interpello n. 343, riguardante il credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati dalle imprese ai fini della formazione del personale dipendente, nelle materie aventi ad oggetto le “tecnologie abilitanti”, ovvero le tecnologie rilevanti in generale per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”. Tale interpello, in effetti, ha chiarito che il credito d’imposta in questione, può essere riconosciuto solo nell’ipotesi in cui sia stato depositato telematicamente all’ITL territorialmente competente, entro e non oltre il 31 dicembre 2019. A tal riguardo, si elencano, di seguito, le quattro norme che hanno regolato tale agevolazione:

  1. la Legge 205/2017, ha previsto il riconoscimento del credito d’imposta del 40% per le spese relative all’anno 2018 per le attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali;
  2. la Legge 145/2018 ha rimodulato la misura percentuale di calcolo del beneficio rispetto alle spese ammissibili sostenute: 50% per le piccole imprese, 40% per le medie imprese e 30% per le grandi imprese. Si aggiunge inoltre, che per queste ultime, è operata anche una riduzione fino ad € 200.000,00 del limite massimo del credito d’imposta annuale per beneficiario, che per le altre categorie di beneficiari resta fissato ad € 300.000,00;
  3. la Legge 160/2019 ha prorogato il beneficio alle spese sostenute nel 2020 ed ha eliminato l’obbligo della stipula e del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente;
  4. la Legge 178/2020 ha prolungato il beneficio fino a tutto il 2022, includendo i costi relativi alle spese del personale, al progetto di formazione ed ai servizi di consulenza connessi a tale progetto.

Si aggiunge, altresì, che l’art. 14 del D.Lgs. 151/2015 ha disposto che i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali, vengono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente.

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