Bonus 200 e 150 euro per i professionisti: l’erogazione riparte dal 20 ottobre 2022.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una lettera inviata agli Enti previdenziali privati, interviene in merito al pagamento dei bonus una tantum da 200 e 150 euro, previsti dai decreti Aiuti (D.L. n. 50/2022 e D.L. n. 144/2022), per i professionisti, chiedendo di sospendere la liquidazione per effettuare un attento monitoraggio della spesa.

Il provvedimento istitutivo delle misure, infatti, ha affidato agli Enti stessi il compito di monitorare il limite di spesa, tramite comunicazioni con cadenza settimanale al Ministero in merito ai risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento.

Il Ministero ha aggiunto che si tratta di una sospensione temporanea dovuta alla necessità di aggiornare, riorganizzando internamente alle direzioni generali del Ministero, il sistema di monitoraggio della spesa tenuto conto del plafond complessivo previsto dalla norma. I pagamenti dovrebbero dunque essere riavviati a partire dal 20 ottobre 2022.

Il Fondo dedicato, istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha una dotazione di 600 milioni di euro per il 2022, di cui 95,6 milioni riservati ai professionisti.

A chi spetta

Beneficiari dell’indennità sono i soggetti in possesso dei seguenti requisiti non alternativi:

– lavoratori autonomi o professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS oi agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza alla data del 18 maggio 2022;

– reddito complessivo, percepito nel periodo d’imposta 2021, non superiore a 35.000 euro;

– che, alla data del 18 maggio 2022, abbiano una partita IVA con attività lavorativa avviata e abbiano eseguito almeno un versamento contributivo, totale o parziale con competenza a decorrere dall’anno 2020. Per gli iscritti alle gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli il requisito viene verificato sulla posizione del titolare.

– non abbiano già percepito il medesimo bonus in qualità di lavoratori subordinati.

Caratteristiche del bonus

L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.

L’importo dell’indennità una tantum è pari a:

– 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro;

– 350 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Requisiti di spettanza

Lavoratori autonomi e professionisti interessati devono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

a) reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i trattamenti di fine rapporto e il reddito della casa di abitazione) non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021. Si tratta del dato rilevabile dal modello “Redditi Persone fisiche 2022” al rigo RN1 colonna 1, da cui vanno sottratti i contributi previdenziali obbligatori e l reddito fondiario dell’abitazione principale, riportati al rigo RN 2.

b) essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;

c) essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;

d) avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;

e) non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022. L’indennità una tantum è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, nonché con l’indennità di APE sociale;

f) non essere percettore delle prestazioni bonus 200 euro per i dipendenti e bonus 200 euro per i pensionati.

Presentazione istanza alle casse professionali

I professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, sono tenuti a presentare la domanda a tali enti nei termini e con le modalità dagli stessi previsti da ciascuno di essi.

In caso di contemporanea iscrizione a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto a:

– indicare la modalità di accredito prescelta, tra bonifico bancario oppure tramite Poste;

– dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) di essere lavoratore autonomo o libero professionista;

b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;

c) di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;

d) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro

oppure

e) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro;

f) di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;

g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum ad altra forma di previdenza obbligatoria.

– confermare l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili.

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