Bonus 150 euro: chi deve fare domanda entro il 31 gennaio 2023.

L’INPS, con la circolare n. 127 del 16 novembre 2022, si occupa dell’indennità una tantum pari a 150 euro (prevista dall’art. 19 del D.L. n. 144/2022 convertito in legge) in favore dei pensionati e di altre categorie di soggetti, residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022. Si tratta dei soggetti che devono essere in possesso di un reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro.

Trattamenti pensionistici

L’indennità una tantum è corrisposta d’ufficio ai soggetti che risultino titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti, a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, della Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, nonché a carico di altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

I titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 settembre 2022 saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.

I titolari di assegno ordinario di invalidità la cui prestazione sia stata sospesa in quanto hanno optato per le indennità NASpI o DIS-COLL di cui sono titolari per il mese di novembre 2022, sono destinatari dell’indennità una tantum di 150 euro.

Trattamenti di natura assistenziale

L’indennità viene corrisposta d’ufficio ai soggetti che, alla data del 1° novembre 2022, risultino titolari di:

– pensione di inabilità;

– pensione, non riversibile, per i ciechi (assoluti o parziali);

– pensione, non riversibile, per sordi;

– assegno e pensione sociale

Requisiti di spettanza

L’indennità viene corrisposta esclusivamente ai soggetti che risultino residenti in Italia alla data del 1° novembre 2022 con un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro.

Modalità di erogazione

L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta d’ufficio nel corso del mese di novembre 2022, senza necessità che i soggetti destinatari della norma debbano presentare alcuna istanza.

In presenza di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall’INPS, l’Ente tenuto al pagamento è quello a carico del quale risulta il trattamento pensionistico con imponibile maggiore, previa verifica del requisito reddituale.

Comunicazione ai pensionati

I titolari di trattamenti pensionistici e di accompagnamento a pensione, beneficiari dell’indennità una tantum, verranno informati dell’erogazione direttamente dall’INPS, mediante:

a) nota sul cedolino;

b) invio di SMS e/o e-mail qualora negli archivi dell’Istituto siano presenti i relativi contatti;

c) notifica nella sezione MY INPS del pensionato;

d) notifica mediante App IO.

Rinuncia all’indennità una tantum

Nel caso in cui il soggetto, invece, riceva l’indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale ma sia consapevole che i redditi dell’anno 2021, una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge, può rinunciare all’indennità una tantum mediante specifica richiesta da inoltrare, in via telematica, con gli appositi canali messi a disposizione dell’Istituto per l’erogazione delle prestazioni.

Lavoratori domestici

E’ prevista l’erogazione, sempre nel mese di novembre 2022, del bonus pari a 150 euro anche ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità, a condizione che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 24 settembre 2022.

Percettori di disoccupazione agricola

L’indennità viene erogata d’ufficio dall’Istituto con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione Agricola in competenza 2021, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e per la stessa non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.

Lavoratori occasionali vendite a domicilio

Ai lavoratori autonomi occasionali e ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che hanno presentato domanda per l’indennità una tantum di importo pari a 200 euro e che sono stati ammessi alla fruizione della stessa, è riconosciuta, in aggiunta, un’ulteriore indennità una tantum di importo pari a 150 euro, senza presentazione di un’ulteriore domanda.

Collaboratori coordinati e continuativi e dottorandi e assegnisti di ricerca

Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum i collaboratori coordinati e continuativi e dottorandi e assegnisti di ricercar devono avere un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 ed essere iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

L’indennità una tantum è erogata a domanda dall’INPS.

Lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti

Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i lavoratori appartenenti a questa categoria devono avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale o a tempo determinato o di tipo intermittente e aver cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra.

Per il riconoscimento dell’indennità in esame la norma prevede che le richiamate categorie di lavoratori devono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro.

L’indennità una tantum è erogata a domanda dall’INPS.

N. B. Con la retribuzione di novembre 2022, i datori di lavoro devono, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli) e intermittenti, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti, laddove ricorrano le condizioni previste dall’art. 18 del D.L. n. 144/2022.

Il pagamento da parte dell’INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito, dal datore di lavoro, l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.

Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo

L’indennità una tantum di importo pari a 150 euro a favore dei lavoratori, spetta anche ai lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, a patto che, nell’anno 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e che possano fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 20.000 euro.

L’indennità una tantum è erogata a domanda. Anche in questo caso, con la retribuzione di novembre 2022, i datori di lavoro devono, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti, laddove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022.

Il pagamento da parte dell’INPS, infatti, anche in questo caso, sarà residuale, a domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito, dal datore di lavoro, l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.

Presentazione della domanda

L’indennità una tantum di importo pari a 150 euro è erogata d’ufficio dall’Istituto ai soggetti titolari, nel mese di novembre 2022, delle prestazioni di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità, nonché a favore dei lavoratori che hanno percepito l’indennità di disoccupazione agricola in competenza anno 2021, a favore dei lavoratori che hanno beneficiato delle indennità COVID-19 e dei lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio beneficiari dell’indennità una tantum di importo pari a 200 ex decreto-legge n. 50/2022.

Per le altre categorie di lavoratori è invece necessario presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, entro il 31 gennaio 2023.

La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” – “Servizi” – “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche.

In alternativa è possibile presentare domanda tramite il servizio di Contact Center Multicanale, o attraverso gli Istituti di Patronato.

Tabella di sintesi

Tipologia di lavoratoreObbligo domanda all’INPS
PensionatiNo
Co.co.coSi
Lavoratori domesticiNo
stagionaliSi (se non riconosciuta dal datore di lavoro)
Beneficiari RdcNo
Percettori disoccupazione agricolaNo
Percettori Naspi e DiscollNo
Occasionali e vendite a domicilioNo
A tempo determinatoSi (se non riconosciuta dal datore di lavoro)
IntermittentiSi (se non riconosciuta dal datore di lavoro)
SpettacoloSi (se non riconosciuta dal datore di lavoro)
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