Bolzano Alto Adige: adeguamento Fondo solidarietà bilaterale

La disciplina innovate del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige è in vigore dalla data del 24 ottobre 2023. Possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale, erogata dal Fondo, i datori di lavoro private appartenenti a settori per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali e che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria.

L’INPS, nel messaggio n. 3641 del 18 ottobre 2023, ricorda che i datori di lavoro possono presentare al Fondo le domande di Assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 ottobre 2023.

Aziende iscrivibili

Le prestazioni del Fondo vengono estese anche ai lavoratori a domicilio e a coloro che sono stati assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato oppure con la qualifica di dirigente. Per tutti i destinatari delle prestazioni del Fondo, è richiesta l’anzianità di lavoro effettivo di almeno trenta giorni, anche non continuativi, nell’arco dei dodici mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione.

A partire dal periodo di paga ottobre 2023, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

Contribuzione al Fondo

Dalla mensilità di competenza ottobre 2023, pertanto, i datori di lavoro, come sopra individuate e che occupano mediamente fino a 5 dipendenti, sono tenuti a versare al Fondo il contributo ordinario di finanziamento pari allo 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti I lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.

Per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, il contributo ordinario da versare, sempre a partire dalla mensilità di competenza ottobre 2023, è pari allo 0,80% dell’imponibile contributivo (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore).

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