Banca ore solidale nel rinnovo del Ccnl per il settore gomma plastica industria.

Tra i vari istituti contrattuali oggetto dell’accordo per il rinnovo del Ccnl per i lavoratori del settore industriale della gomma-plastica, sottoscritto il 26 gennaio 2023 da Federazione gomma plastica, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, sono state riportate le linee guida per l’applicazione della banca delle ore solidale.

L’istituto della banca ore solidale è previsto, a livello normativo, dal Dlgs 151/2015 ed è caratterizzato dalla possibilità per i lavoratori di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati e non goduti a dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.

L’accordo di rinnovo contrattuale definisce nel dettaglio le linee guida quale strumento di indirizzo per le singole regolamentazioni che potranno essere stipulate e/o adottate in sede aziendale.

Campo di applicazione

La banca può essere attivata, oltre che per la fattispecie legale di assistenza di figli minori che necessitano di cure costanti, anche nei casi utili a sostenere i lavoratori dipendenti dell’azienda e le loro famiglie in situazioni di salute di particolare gravità opportunamente certificate, attraverso la cessione, volontariamente e a titolo gratuito, di quote di Rol e/o ex festività e/o quote delle ore accantonate nel conto ore individuale e/o ferie in favore dei colleghi che necessitino di una ulteriore dotazione di permessi. Per ferie si intendono quelle ulteriori rispetto alle quattro settimane annue.

Le quote cedibili sono quelle maturate per le quali non sia stata già versata la contribuzione previdenziale e sono cedute al loro valore lordo nominale. La contribuzione e la tassazione, pertanto, saranno applicate sulle ore di permesso fruite dal lavoratore beneficiario.

Presupposto per la fruizione delle ore solidali è che il lavoratore beneficiario abbia già esaurito tutti gli istituti legali e contrattuali utilizzabili (ferie, Rol ed ex-festività), salvo diversa regolamentazione aziendale.

L’attivazione dell’istituto è subordinata al consenso dei beneficiari, che devono fornire liberatoria relativamente alla vigente normativa sul trattamento dei dati personali.

Contenuto dell’accordo o regolamento aziendale

Nell’accordo o regolamento aziendale sono definiti, anche in via sperimentale, i seguenti elementi:

– le fattispecie, anche ulteriori, che consentono l’accesso all’istituto e l’individuazione della platea di lavoratori coinvolti, in qualità cedenti e/o beneficiari;

– i tempi tecnici necessari e le specifiche modalità per attivare la banca delle ore solidale;

– le modalità e il periodo entro il quale il beneficiario potrà godere dell’istituto;

– l’eventuale priorità nella cessione/utilizzo;

– le modalità per la manifestazione in forma scritta della cessione;

– ulteriori specifiche sulla valorizzazione delle ore cedute;

– fatte salve diverse specifiche regolamentazioni, la gestione delle eventuali quote non fruite, prevedendo che le quote cedute e non fruite rientreranno nella disponibilità del lavoratore cedente.

Ferie contrattuali

Ai fini della quantificazione dell’entità delle ferie che possono alimentare la banca ore, si riepiloga di seguito la quantità di ferie cui hanno diritto i dipendenti, secondo quanto previsto dal contratto collettivo.

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