Aziende in fallimento: gestione delle domande di esonero delle quote di TFR in caso di CIGS

L’INPS, nel messaggio n. 3779 del 30 ottobre 2023, interviene riguardo la proroga, per gli anni 2020, 2021 e 2022, in favore delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, dell’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro in caso di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, negli anni 2019, 2020 e 2021, e dal pagamento del contributo.

L’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS.

Gestione domande di esonero

Ai fini della fruizione degli esoneri previsti I curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inoltrare all’INPS, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), – una domanda di ammissione all’esonero.

Ove sussistano i presupposti che legittimano l’esonero, il codice autorizzazione (CA) “0Q” deve essere assegnato:

– con decorrenza dal mese di fruizione dell’esonero e con validità sino alla durata dello stesso, qualora l’esonero venga richiesto relativamente sia alle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria sia al ticket di licenziamento;

– dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima interruzione alla quale si applichi l’esonero, se l’esonero è relativo soltanto al ticket di licenziamento.

Domande di liquidazione delle quote di TFR

Al fine di consentire la liquidazione del TFR ai lavoratori o il trasferimento al fondo pensione scelto dal lavoratore, i curatori, i commissari straordinari o gli intermediari da loro incaricati, devono presentare istanza di liquidazione utilizzando l’apposito servizio “Liquidazione quota TFR (art. 43 bis, decreto-legge 109/2018)”.

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