Aziende esercenti lavorazioni conto terzi: siglato il CCNL definitivo.

Anpit e Laif, con Cisal Terziario assistita da Cisal, a integrazione di quanto già stabilito dal Protocollo 31 gennaio 2023, hanno siglato la stesura completa del CCNL per i dipendenti da aziende esercenti lavorazioni/servizi conto terzi a façon operanti in regime di subfornitura, di cui si riportano le principali novità.

Informazioni sul rapporto di lavoro

L’assunzione deve risultare da atto scritto e contenere le indicazioni di cui al D.Lgs. n. 104/2022.

Periodo di prova

La durata massima del periodo di prova non può superare i seguenti limiti, in giorni di effettiva prestazione:

LivelloGiorni
Q180
1150
2140
3120
4 Op. vendita 1 cat.90
5 Op. vendita 2 cat.60
6, 7, 8 e Op. vendita 3 cat.30

Una tantum

Fermi restando gli importi e le decorrenze dell’una tantum stabilite dal Protocollo 31 gennaio 2023, viene precisato che:

– i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2020 hanno diritto al 100% dell’una tantum;

– in caso di assunzione successiva, ovvero dal 1° gennaio 2021, i lavoratori hanno diritto all’una tantum proporzionata per il periodo lavorato dalla data di assunzione al 31 dicembre 2022;

– i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2023, non hanno diritto all’una tantum.

Prestazioni Fondo En.Bi.MS.

Dal mese di febbraio 2023, le prestazioni al Fondo sono le seguenti:

Lavoratori assunti a termine inferiore a 12 mesi

CausaleContributo mensileContributo annuo
Funzionamento enti bilaterali (Gestione Ordinaria)A carico datoreA carico lavoratoreA carico datoreA carico lavoratore
5,001,0060,0012,00

Lavoratori (Quadri esclusi) assunti con contratto a termine superiore a 12 mesi, a tempo indeterminato, in apprendistato e/o a tempo parziale, purché pari o superiore a 16 h settimanali.

CausaleContributo mensileContributo annuo
Funzionamento enti bilaterali (Gestione Ordinaria) Finanziamento prestazioni sanitarie integrative (Gestione Speciale)A carico datoreA carico lavoratoreA carico datoreA carico lavoratore
10,002,00120,0024,00
14,001,00168,0012,00

Lavoratori con contratto a tempo indeterminato o in apprendistato a tempo parziale inferiore a 16 ore settimanali

CausaleContributo mensileContributo annuo
Funzionamento enti bilaterali (Gestione Ordinaria)A carico datoreA carico lavoratoreA carico datoreA carico lavoratore
10,002,00120,0024,00

Quadri

CausaleContributo mensileContributo annuo
Funzionamento enti bilaterali (Gestione Ordinaria) Finanziamento prestazioni sanitarie integrative (Gestione Speciale)A carico datoreA carico lavoratoreA carico datoreA carico lavoratore
10,002,00120,0024,00
40,671,00488,0012,00

Apprendistato

In caso di malattia spetta all’apprendista il trattamento economico – normativo previsto per la generalità dei lavoratori.

Lavoro a termine

L’instaurazione del rapporto a tempo determinato avviene con atto scritto che dovrà indicare la tipologia di contratto, la data d’inizio e la durata del rapporto, la località di svolgimento della prestazione, l’inquadramento, l’eventuale periodo di prova.

Sono escluse dalle limitazioni dei contratti a termine i lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del Lavoro, le ipotesi individuate dal CCNL e i contratti a termine stipulati dalle agenzie di somministrazione.

Limiti quantitativi

L’assunzione a termine è ammessa senza limiti nei seguenti casi:

– fase di avvio di nuove attività, intesa nei primi 36 mesi dall’inizio delle stesse;

– imprese start-up innovative di cui alla legge n. 221/2012;

– attività stagionali definite dal D.P.R. n. 1525/1963 e successive modifiche ed integrazioni;

– sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

– lavoratori di età superiore a 50 anni;

– le “stagionalità” legate ai servizi resi in modalità di “campionatura” o “lanci di nuove produzioni” aventi il carattere della temporaneità, purché tale circostanza sia indicata nei contratti d’assunzione. Nell’arco dello stesso ciclo d’attività stagionale non è comunque consentito superare la durata massima complessiva di 6 mesi per ogni singolo lavoratore, comprese le eventuali proroghe;

– le attività connesse ad esigenze ben individuate, quali le attività produttive, di servizi o commerciali, concentrate solo in alcuni periodi dell’anno e/o finalizzate a rispondere ad un’intensificazione della domanda per ragioni collegate a documentate esigenze cicliche, alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività, e per iniziative promo-pubblicitarie, per un periodo di tempo limitato con durata massima di 6 mesi in un anno.

L’assunzione a termine è ammessa nel limite del 80% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso ciascuna unità produttiva al 1° gennaio dell’anno di assunzione (con arrotondamento al valore intero superiore di eventuali decimali o nel caso di inizio dell’attività in corso d’anno, in forza al momento dell’assunzione) nei seguenti casi:

– lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;

– implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;

– fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;

– rinnovo o proroga di una commessa consistente.

Durata

Salvo il caso di attività stagionali, la durata del contratto non può superare i 12 mesi, senza motivazione (c.d. contratti acausali).

La durata del contratto non può superare i 24 mesi di effettivo lavoro, comprensivi di eventuali proroghe, nei seguenti casi:

– esigenze temporanee e oggettive, che dovranno essere provate a richiesta dei Servizi Ispettivi pubblici (ITL, INPS, INAIL ecc.), come estranee all’ordinaria attività;

– esigenze sostitutive di altri lavoratori;

– esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria, che dovranno essere provate a richiesta dei Servizi Ispettivi pubblici.

Il termine del contratto potrà essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto fosse inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe fosse superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

Ai fini del computo dei 24 mesi, si tiene altresì conto di eventuali periodi aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti nell’ambito di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mentre sono esclusi i periodi di lavoro stagionale, i tempi determinati occasionali e il lavoro di surroga. In ogni caso, qualora il limite di 24 mesi consecutivi, indipendentemente dai periodi d’interruzione intercorsi, sia superato per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti o il numero delle proroghe sia superiore a 4, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 12 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante dell’organizzazione sindacale (c.d. deroga “assistita”). Anche questo contratto è sottoposto all’obbligo di causale e della contribuzione maggiorata dello 0,5%.

È previsto un termine massimo per prosecuzioni di fatto (cioè senza proroga o rinnovo del contratto) del rapporto pari a:

– 30 giorni (contratti inferiori a 6 mesi);

– 50 giorni negli altri casi,

con diritto ad una maggiorazione del 20% nei primi 10 giorni di prosecuzione e del 40% oltre i 10 giorni. Se il rapporto prosegue oltre i suddetti periodi, il contratto si considera a tempo indeterminato dal momento della scadenza dei termini.

Successione di contratti

Nel caso di successione di contratti, gli intervalli temporali sono di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) e 20 giorni (contratti superiori).

Contratti inferiori a 12 mesi

Per i rapporti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi, la tredicesima mensilità, previo accordo tra lavoratore e azienda, potrà essere corrisposta frazionata mediante il riconoscimento dell’8,33% della retribuzione normale spettante per ciascun mese lavorato, o frazione di mese superiore a 15 giorni.

Diritto di precedenza

Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine abbia prestato negli ultimi 24 mesi solari attività lavorativa nella stessa azienda per un periodo superiore a 12 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi. Tale diritto potrà essere esercitato solo con riferimento alle mansioni già espletate nei precedenti rapporti a termine e a condizione che il lavoratore abbia manifestato per iscritto la propria volontà allo studio, entro il termine di 6 mesi dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto a termine.

Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto entro 15 giorni dalla data di cessazione del rapporto stesso.

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