30 Mar Aziende esercenti lavorazioni conto terzi: siglato il CCNL definitivo.
Anpit e Laif, con Cisal Terziario assistita da Cisal, a integrazione di quanto già stabilito dal Protocollo 31 gennaio 2023, hanno siglato la stesura completa del CCNL per i dipendenti da aziende esercenti lavorazioni/servizi conto terzi a façon operanti in regime di subfornitura, di cui si riportano le principali novità.
Informazioni sul rapporto di lavoro
L’assunzione deve risultare da atto scritto e contenere le indicazioni di cui al D.Lgs. n. 104/2022.
Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non può superare i seguenti limiti, in giorni di effettiva prestazione:
Livello | Giorni |
Q | 180 |
1 | 150 |
2 | 140 |
3 | 120 |
4 Op. vendita 1 cat. | 90 |
5 Op. vendita 2 cat. | 60 |
6, 7, 8 e Op. vendita 3 cat. | 30 |
Una tantum
Fermi restando gli importi e le decorrenze dell’una tantum stabilite dal Protocollo 31 gennaio 2023, viene precisato che:
– i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2020 hanno diritto al 100% dell’una tantum;
– in caso di assunzione successiva, ovvero dal 1° gennaio 2021, i lavoratori hanno diritto all’una tantum proporzionata per il periodo lavorato dalla data di assunzione al 31 dicembre 2022;
– i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2023, non hanno diritto all’una tantum.
Prestazioni Fondo En.Bi.MS.
Dal mese di febbraio 2023, le prestazioni al Fondo sono le seguenti:
Lavoratori assunti a termine inferiore a 12 mesi
Causale | Contributo mensile | Contributo annuo | ||
Funzionamento enti bilaterali (Gestione Ordinaria) | A carico datore | A carico lavoratore | A carico datore | A carico lavoratore |
5,00 | 1,00 | 60,00 | 12,00 |
Lavoratori (Quadri esclusi) assunti con contratto a termine superiore a 12 mesi, a tempo indeterminato, in apprendistato e/o a tempo parziale, purché pari o superiore a 16 h settimanali.
Causale | Contributo mensile | Contributo annuo | ||
Funzionamento enti bilaterali (Gestione Ordinaria) Finanziamento prestazioni sanitarie integrative (Gestione Speciale) | A carico datore | A carico lavoratore | A carico datore | A carico lavoratore |
10,00 | 2,00 | 120,00 | 24,00 | |
14,00 | 1,00 | 168,00 | 12,00 |
Lavoratori con contratto a tempo indeterminato o in apprendistato a tempo parziale inferiore a 16 ore settimanali
Causale | Contributo mensile | Contributo annuo | ||
Funzionamento enti bilaterali (Gestione Ordinaria) | A carico datore | A carico lavoratore | A carico datore | A carico lavoratore |
10,00 | 2,00 | 120,00 | 24,00 |
Quadri
Causale | Contributo mensile | Contributo annuo | ||
Funzionamento enti bilaterali (Gestione Ordinaria) Finanziamento prestazioni sanitarie integrative (Gestione Speciale) | A carico datore | A carico lavoratore | A carico datore | A carico lavoratore |
10,00 | 2,00 | 120,00 | 24,00 | |
40,67 | 1,00 | 488,00 | 12,00 |
Apprendistato
In caso di malattia spetta all’apprendista il trattamento economico – normativo previsto per la generalità dei lavoratori.
Lavoro a termine
L’instaurazione del rapporto a tempo determinato avviene con atto scritto che dovrà indicare la tipologia di contratto, la data d’inizio e la durata del rapporto, la località di svolgimento della prestazione, l’inquadramento, l’eventuale periodo di prova.
Sono escluse dalle limitazioni dei contratti a termine i lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del Lavoro, le ipotesi individuate dal CCNL e i contratti a termine stipulati dalle agenzie di somministrazione.
Limiti quantitativi
L’assunzione a termine è ammessa senza limiti nei seguenti casi:
– fase di avvio di nuove attività, intesa nei primi 36 mesi dall’inizio delle stesse;
– imprese start-up innovative di cui alla legge n. 221/2012;
– attività stagionali definite dal D.P.R. n. 1525/1963 e successive modifiche ed integrazioni;
– sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
– lavoratori di età superiore a 50 anni;
– le “stagionalità” legate ai servizi resi in modalità di “campionatura” o “lanci di nuove produzioni” aventi il carattere della temporaneità, purché tale circostanza sia indicata nei contratti d’assunzione. Nell’arco dello stesso ciclo d’attività stagionale non è comunque consentito superare la durata massima complessiva di 6 mesi per ogni singolo lavoratore, comprese le eventuali proroghe;
– le attività connesse ad esigenze ben individuate, quali le attività produttive, di servizi o commerciali, concentrate solo in alcuni periodi dell’anno e/o finalizzate a rispondere ad un’intensificazione della domanda per ragioni collegate a documentate esigenze cicliche, alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività, e per iniziative promo-pubblicitarie, per un periodo di tempo limitato con durata massima di 6 mesi in un anno.
L’assunzione a termine è ammessa nel limite del 80% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso ciascuna unità produttiva al 1° gennaio dell’anno di assunzione (con arrotondamento al valore intero superiore di eventuali decimali o nel caso di inizio dell’attività in corso d’anno, in forza al momento dell’assunzione) nei seguenti casi:
– lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;
– implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;
– fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
– rinnovo o proroga di una commessa consistente.
Durata
Salvo il caso di attività stagionali, la durata del contratto non può superare i 12 mesi, senza motivazione (c.d. contratti acausali).
La durata del contratto non può superare i 24 mesi di effettivo lavoro, comprensivi di eventuali proroghe, nei seguenti casi:
– esigenze temporanee e oggettive, che dovranno essere provate a richiesta dei Servizi Ispettivi pubblici (ITL, INPS, INAIL ecc.), come estranee all’ordinaria attività;
– esigenze sostitutive di altri lavoratori;
– esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria, che dovranno essere provate a richiesta dei Servizi Ispettivi pubblici.
Il termine del contratto potrà essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto fosse inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe fosse superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Ai fini del computo dei 24 mesi, si tiene altresì conto di eventuali periodi aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti nell’ambito di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mentre sono esclusi i periodi di lavoro stagionale, i tempi determinati occasionali e il lavoro di surroga. In ogni caso, qualora il limite di 24 mesi consecutivi, indipendentemente dai periodi d’interruzione intercorsi, sia superato per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti o il numero delle proroghe sia superiore a 4, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 12 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante dell’organizzazione sindacale (c.d. deroga “assistita”). Anche questo contratto è sottoposto all’obbligo di causale e della contribuzione maggiorata dello 0,5%.
È previsto un termine massimo per prosecuzioni di fatto (cioè senza proroga o rinnovo del contratto) del rapporto pari a:
– 30 giorni (contratti inferiori a 6 mesi);
– 50 giorni negli altri casi,
con diritto ad una maggiorazione del 20% nei primi 10 giorni di prosecuzione e del 40% oltre i 10 giorni. Se il rapporto prosegue oltre i suddetti periodi, il contratto si considera a tempo indeterminato dal momento della scadenza dei termini.
Successione di contratti
Nel caso di successione di contratti, gli intervalli temporali sono di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) e 20 giorni (contratti superiori).
Contratti inferiori a 12 mesi
Per i rapporti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi, la tredicesima mensilità, previo accordo tra lavoratore e azienda, potrà essere corrisposta frazionata mediante il riconoscimento dell’8,33% della retribuzione normale spettante per ciascun mese lavorato, o frazione di mese superiore a 15 giorni.
Diritto di precedenza
Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine abbia prestato negli ultimi 24 mesi solari attività lavorativa nella stessa azienda per un periodo superiore a 12 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi. Tale diritto potrà essere esercitato solo con riferimento alle mansioni già espletate nei precedenti rapporti a termine e a condizione che il lavoratore abbia manifestato per iscritto la propria volontà allo studio, entro il termine di 6 mesi dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto a termine.
Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto entro 15 giorni dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Sorry, the comment form is closed at this time.