Autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica e nautica: nuovo CCNL.

In data 28 febbraio 2023, è stata approvata da Unasca e Confarca, con Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, la stesura definitiva del CCNL dei dipendenti delle aziende esercenti l’attività di autoscuola, scuola nautica e degli studi di consulenza automobilistica e nautica. Di seguito le novità di maggior interesse operativo.

Assunzione

Nella lettera di assunzione il datore di lavoro deve indicare gli elementi previsti dal D.Lgs. n. 104/2022.

Minimi tabellari

A seguito degli aumenti stabiliti dall’accordo con decorrenza 1° settembre 2021 e 1° febbraio 2022, gli importi dei minimi tabellari, calcolati redazionalmente, sono i seguenti:

LivelliImporti mensili
Dal 1.9.2021Dal 1.2.2022
Q1.532,761.577,20
51.193,201.227,87
41.027,071.057,07
3959,26987,04
2911,97938,41
1766,3 788,6 

Finanziamento dell’Ente bilaterale

Dal 1° settembre 2021, il contributo a carico azienda a favore dell’Ente bilaterale è stabilito in € 2,00 mensili per ogni dipendente a tempo indeterminato e non in prova, per 12 mensilità.

Ex festività

In sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge n. 54/1977, vengono attribuiti 4 gruppi di 8 ore di permessi individuali retribuiti in ragione d’anno. I permessi non utilizzati entro l’anno di maturazione danno luogo al pagamento, entro il successivo mese di gennaio, di corrispondenti quote orarie della retribuzione in atto alla scadenza.

I 4 giorni di riposo ex legge n. 937/1977 possono essere fruiti in modalità intera.

Permessi solidali

La contrattazione di 2° livello potrà disciplinare la donazione di permessi a colleghi della stessa azienda per l’assistenza a familiari.

Assistenza integrativa

Assistenza sanitaria

La contribuzione mensile al Fondo EST è pari a:

– € 15 a carico azienda;

– € 2 a carico lavoratore.

Welfare contrattuale

Dal 1° gennaio 2022, le autoscuole metteranno a disposizione dei dipendenti non in prova, in forza al 1° gennaio di ogni anno, a tempo indeterminato o a tempo determinato con 3 mesi di anzianità di servizio per anno, strumenti di welfare del valore di € 200 annui, da utilizzare entro il 31 dicembre di ogni anno.

Apprendistato professionalizzante

Con riferimento ai seguenti aspetti della disciplina non si fa più riferimento a quanto stabilito dall’accordo del 25 giugno 2012.

La durata dell’apprendistato è la seguente:

LivelliDurata/mesi1° periodo/mesi2° periodo/mesi3° periodo/mesi
548161616
448161616
348161616
2362412
12424

La progressione di inquadramento e la retribuzione sono le seguenti:

– 1° periodo: 2 livelli sotto quello di destinazione finale;

– 2° periodo: 1 livello sotto quello di destinazione finale;

– 3° periodo: inquadramento al livello di destinazione finale.

La formazione è pari a 120 ore medie annue retribuite (ridotta a 60 ore nel caso di possesso di titolo di studio post obbligo o attestato di qualifica professionale idonei all’attività).

Lavoro a tempo determinato

Le assunzioni a termine sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contrattuali. Salvo che nei rapporti inferiori a 12 giorni, il contratto deve essere stipulato per iscritto.

Limiti percentuali

Il numero dei lavoratori a tempo determinato non potrà superare il 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di unità si computano per intero. È escluso dalla percentuale il personale assunto a termine per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

Confermata la percentuale complessiva del 30% (termine + somministrazione).

Durata

I contratti a termine hanno una durata massima di 24 mesi (comprensiva di 4 proroghe) nelle seguenti ipotesi:

– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

– esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Salvo il caso di assunzione per sostituzione, il contratto non potrà essere inferiore a 60 giorni di calendario.

Nel caso di patto in deroga presso la DTL, l’ulteriore contratto a termine che ecceda il limite complessivo dei 24 mesi può essere stipulato una sola volta per una durata non superiore a 12 mesi.

In caso di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, l’intervallo di tempo è stabilito in 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) ed in 20 giorni (contratti oltre 6 mesi) per tutte le fattispecie di apposizione del termine.

Diritto di precedenza

Il dipendente che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 18 mesi con riferimento alle mansioni già espletate.

La volontà di avvalersi di tale diritto dev’essere manifestata in forma scritta entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto.

Malattia

Il periodo di comporto è complessivamente pari ad 1/3 della durata del contratto a termine con un minimo di 60 giorni; a tal fine si computano le assenze dovute ad un unico evento od a più eventi.

Il trattamento economico a carico dell’azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto.

Periodo di prova

La durata dell’eventuale periodo di prova è pari a 1/3 della durata prevista per il rapporto a termine e sarà considerato assolto in caso di trasformazione a tempo indeterminato.

Anzianità di servizio

Il periodo di lavoro prestato è valido ai fini del computo dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, ivi compreso il caso di passaggio a tempo indeterminato.

Lavoro agile

Viene introdotta la disciplina dell’istituto.

Il lavoro agile costituisce una prestazione di lavoro in modalità flessibile, sia rispetto ai tempi che al luogo, ammessa per i lavoratori a tempo indeterminato con almeno 2 anni di anzianità, che svolgano un lavoro compatibile con tale modalità.

La scelta è volontaria e lo schema di accordo individuale deve essere condiviso dalle OO.SS.

Sono ammessi un massimo di 10 giorni al mese in modalità agile e da un minimo di 6 ad un massimo di 8 giorni al mese, non frazionabili, di lavoro in una sede diversa.

Il recesso è ammesso per le causali previste dal CCNL.

Previdenza integrativa

Si istituisce una quota contrattuale dell’1% della retribuzione a favore di tutti i lavoratori, che per gli iscritti al fondo Priamo si somma alla quota dell’1,50% a carico azienda.

Decorrenza

Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2021 e scadrà il 31 dicembre 2023.

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