Autonomi e gestione separata: esonero contributivo nel quadro RR.

L’INPS, con la circolare n. 52 del 7 giugno 2023, fornisce le istruzioni per la determinazione, nell’ambito della dichiarazione “Redditi 2023”, dei contributi che devono essere versati dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali Artigiani, Commercianti e Gestione separata, soprattutto per quel che riguarda la contribuzione a percentuale dovuta in base al reddito conseguito nel 2022.

I versamenti a saldo ed in acconto dovuti a titolo di contributi devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Nel modello di dichiarazione è presente il quadro RR, che deve essere compilato:

– dai soggetti iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario;

– dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata.

Artigiani e commercianti

I titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa sono tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa, compilando la sezione I del quadro RR del modello “Redditi 2022-PF”.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Gestione separata

Per l’anno 2023 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata – non assicurati ad altre Gestioni di previdenza e né pensionati – sono:

– aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti: 25%;

– aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale);

– aliquota contributiva aggiuntiva per l’indennità ISCRO pari allo 0,51%.

Rateizzazione dei contributi dovuti

Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del modello “Redditi 2023-PF”.

Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2022 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2023.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello “Redditi 2023-PF”.

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il 30 novembre 2023.

Compensazione del credito

La compensazione tramite modello F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2022.

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