Assunzioni obbligatorie e computo lavoratori in smart working.

L’Ispettorato del Lavoro, con la nota n. 966 del 17 giugno 2021, ha fornito chiarimenti circa la sanzione per la mancata assunzione di personale disabile in relazione a più annualità. Si precisa che, la Legge 68/1999 ha stabilito, che per determinare il numero di persone disabili da assumere sono computati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. La norma ha individuato anche le categorie di lavoratori non computabili per calcolare la quota di riserva, facendo salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.

Le aziende dovranno escludere i dipendenti disabili già in forza, i dirigenti, i lavoratori con contratto a termine fino a 6 mesi, i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori a domicilio, i lavoratori impiegati all’estero, gli apprendisti, i lavoratori socialmente utili ed i collaboratori. Per quanto riguarda il lavoratore somministrato, si comunica che quest’ultimo potrà essere computato nella quota di riserva purché la durata della missione non sia inferiore a 12 mesi. Si aggiunge altresì che, l’art. 23 del Dlgs 80/2015 ha stabilito che, restano esclusi dal computo i lavoratori in telelavoro mentre rientrano nel calcolo i lavoratori collocati in smart working.

Si ritiene opportuno comunicare che, la Legge 68/1999, ha imposto ai datori di lavoro pubblici e privati di assumere lavoratori disabili nelle seguenti misure:

  • 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
  • due lavoratori, per un organico da 36 a 50 dipendenti;
  • un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Per completezza d’informazione, si ritiene opportuno comunicare che per poter adempiere agli obblighi di legge, i datori di lavoro devono inviare online il prospetto informativo, entro il 31 gennaio di ogni anno, solo se nell’anno precedente sia avvenuta una variazione della base occupazionale tale da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

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