01 Ott Assunzioni obbligatorie di disabili: adeguati il contributo esonerativo e le sanzioni.
In data 30 settembre 2021, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato due Decreti Ministeriali per la tutela del diritto al lavoro dei disabili in base alle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare, che i decreti in questione, riguardano gli artt. 5 e 15 che disciplinano la parte relativa al contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità non assunta e quella sull’aggiornamento delle sanzioni.
L’art. 5 prevede che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, a condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura pari ad €30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
L’art. 15, invece, prevede che le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi delle assunzioni dei lavoratori disabili, siano soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad € 635,11 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di €30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Per completezza d’informazione, si ritiene opportuno comunicare, che il secondo Decreto ministeriale prevede che le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in caso di mancato invio “in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti”, vengano adeguate € 702,43 per il mancato adempimento degli obblighi ed €34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
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