Assunzioni agevolate under 36: i chiarimenti dell’INPS.

L’INPS, con il messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, ha fornito indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali, illustrando ai datori di lavoro come procedere alla restituzione delle agevolazioni contributive eventualmente già godute, ma non cumulabili con lo sgravio contributivo per le assunzioni di under 36. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare, che il messaggio di cui trattasi, conferma che la Commissione Europea ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021.

La misura dell’agevolazione è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile.

Si ritiene opportuno comunicare, che la durata dell’esonero in questione è di 36 mesi, elevata a 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede od unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

 Si aggiunge, altresì, che il messaggio INPS ha fornito ulteriori indicazioni sulle modalità di restituzione qualora il datore di lavoro abbia fruito del suddetto esonero parziale oppure della Decontribuzione Sud puntualizzando peraltro l’incumulabilità anche con altri incentivi. Più precisamente, nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo dell’agevolazione al 50% di cui alla Legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO) ed intenda accedere al nuovo esonero al 100%, l’INPS chiarisce che il datore di lavoro dovrà procedere alla restituzione della prima agevolazione ed applicare il nuovo esonero.

Per completezza d’informazione, si ritiene opportuno specificare, che il recupero dei contributi eventualmente già versati, le informazioni sulle assunzioni agevolate devono essere esposte nei flussi di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021, indicando la data di assunzione (o di trasformazione di un contratto a termine) del dipendente registrando il dato per ogni mese di arretrato, ripetendo la sezione “InfoAggcausaliContrib” con i codici indicati nel Messaggio INPS 3389/2021. Da dicembre 2021, gli arretrati non potranno più trovare spazio nel flusso e chi non avrà utilizzato la procedura indicata dovrà procedere con apposita regolarizzazione.

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