Assegno sociale: la mancata richiesta del mantenimento non è assenza di stato di bisogno

Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare non rilevando la mancata richiesta al coniuge separato dell’assegno di mantenimento che non può quindi essere equiparata all’assenza di uno stato di bisogno. Lo afferma la corte di Cassazione, con ordinanza 11 settembre 2023, numero 26287.

L’assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che spetta ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate e in possesso di certe condizioni di reddito (art. 3, commi 6 e 7, L. 335/1995). Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L’assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l’età prevista, siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge.

La Cassazione in commento ha cassato (con rinvio) la sentenza della Corte di Appello che aveva negato la spettanza dell’assegno sociale alla ricorrente sostenendo che non versasse in stato di bisogno per non aver richiesto al coniuge separato alcun assegno di mantenimento, anche minimo, in sede di separazione. Secondo la Corte d’appello tale fatto doveva essere interpretato come riconoscimento dello stato di autosufficienza economica o comunque come ammissione di insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 6 della legge 335 del 1995.

La Corte Suprema, nel cassare la sentenza di merito, ha deciso sul solco di due precedenti sentenze (14513/2020 e 24954/2021) affermando che il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall’assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato. Va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l’assegno sociale nel periodo considerato. Non è previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.

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