Approvato il Decreto Milleproroghe: le novità in materia di lavoro.

La Camera dei Deputati ha approvato, con voto di fiducia, in via definitiva il ddl di conversione in legge, con modificazioni, del decreto Milleproroghe.

Di seguito le principali previsioni, in materia di lavoro, contenute nella versione finale del provvedimento (D.L. n. 198/2022).

Verifiche del decreto flussi

L’articolo 9, comma 2, di modifica dall’articolo 44, comma 1, del D.L. n. 73/2022, conferma fino al 31 dicembre 2023 la competenza attribuita in via esclusiva ai professionisti di cui all’articolo 1 della legge n. 12/1979 (e cioè a coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro nonché a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1 della Legge n. 12/1979) e alle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative di verificare la completezza e l’idoneità della documentazione presentata dal datore di lavoro per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato di personale extra UE.

Contratti di somministrazione

Con il comma 4-bis dell’articolo 9 si proroga dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 il termine finale di applicazione dell’articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, che consente all’utilizzatore, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia stato stipulato a tempo determinato, l’impiego in missione del medesimo lavoratore somministrato, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Smart working per i lavoratori fragili

Il successivo comma 4-ter, sempre dell’articolo 9, estende fino al 30 giugno 2023 il diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili appartenenti al settore pubblico e privato. Per effetto della disposizione, quindi, fino al 30 giugno 2023 per lavoratori fragili, dipendenti pubblici e privati, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Smart working per genitori di under 14

L’articolo 9, al comma 5-ter, proroga fino al 30 giugno 2023 la possibilità per i genitori con figli fino a 14 anni di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche senza accordo preventivo con l’azienda. Più precisamente, a seguito della disposizione, fino al 30 giugno 2023 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Isopensione

In materia previdenziale, l’articolo 9, al comma 5-bis, di modifica dell’articolo 1, comma 160, della legge n. 205/2017, conferma fino al 2026 l’ampliamento a 7 anni (in luogo dei 4 anni previsti a regime) il periodo massimo di fruizione dell’isopensione. Si ricorda che l’isopensione è una forma di pensionamento anticipato introdotta con l’articolo 4, comma 2, della legge n. 92/2012, che consente ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani. In tali casi, il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti.

Riforma del lavoro sportivo

Con l’articolo 16 viene rinviata al 1° luglio 2023 l’entrata in vigore delle nuove norme regolanti il lavoro sportivo, di cui al D.Lgs. n. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. n. 163/2022. Viene inoltre previsto che per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’art. 67, c. 1, lett. m), TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’art. 36, c. 6, D.Lgs. n. 36/2021, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di 15.000 euro.

Fondo nuove competenze

L’articolo 22-quater, intervenendo sull’articolo 88, comma 1, del D.L. n. 34/2020 estende l’operatività del Fondo nuove competenze a tutto il 2023.

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