Apprendistato per la qualifica con aliquote contributive ordinarie

L’INPS, nel messaggio n. 3618 del 17 ottobre 2023, recepisce la mancata proroga per il 2023 dello sgravio contributivo previsto per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello).

Pertanto, per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo livello a decorrere dal 1° gennaio 2023, i datori di lavoro interessati sono tenuti agli adempimenti informativi e contributivi.

Regime contributivo applicabile

Nel caso di datori di lavoro con numero di addetti pari o inferiore a nove, la complessiva aliquota del 10% a carico dell’azienda è ridotta di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, e a partire dal 25° mese, è ridotta al 5%.

L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione e per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

Compilazione del flusso Uniemens

Per l’esposizione nel flusso Uniemens dei dati relativi agli apprendisti assunti a decorrere dal 1° gennaio 2023 da parte dei datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, si devono utilizzare i codici TipoContribuzione:

– Y1 Apprendista a cui si applica il regime contributivo 1,5% (N1 se sotterraneo)

– Y2 Apprendista a cui si applica il regime contributivo del del 3% (N2 se sotterraneo)

– J9 Apprendista a cui si applica il regime contributivo 5%

I codici TipoContribuzione sopra riportati devono essere utilizzati esclusivamentecon l’esposizione nel flusso Uniemens del codice Tipo Lavoratore “PA”.

Gli apprendisti mantenuti in servizio devono essere esposti con i codici in uso Qualifica1:

– “C” se operai

– “D” se impiegati.

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