Appalti multiservizi: responsabilità solidale specifica nella logistica.

Nella risposta ad interpello n. 1 del 17 ottobre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, esprime il proprio parere in merito all’applicazione dei principi previsti a tutela dei lavoratori negli appalti e, in particolare, all’applicazione del regime di solidarietà nell’ipotesi di appalto di prestazione di più servizi (art. 29, c. 2, D. Lgs. n. 276/2003).

In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

Nella specifica ipotesi del contratto di logistica si prevede che, nel caso in cui l’appalto abbia per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.

L’applicazione delle specifiche disposizioni in materia di contratto di trasporto è sottoposta a un vaglio di compatibilità che comunque deve tenere conto del fatto che il contratto di servizi rientra nella fattispecie dei contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina.

In caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, deve continuare a trovare applicazione l’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276: la previsione contenuta nell’articolo 1677-bis c.c. non fa venire meno tale generale forma di tutela per queste categorie di appalti.

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