26 Ott Anticipo finanziario TFR e TFS: procedure di funzionamento.
Con la circolare n. 119 del 2022, l’INPS entra nel merito del’accesso all’anticipo finanziario dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto da parte dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche. L’Istituto fornisce le istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali relativi al funzionamento e all’attivazione della garanzia in favore delle banche e degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento per l’anticipo dei predetti trattamenti ai sensi dell’articolo 17 del D.P.C.M. 22 aprile 2020, n. 51.
L’INPS, con la circolare n. 119 del 25 ottobre 2022, si occupa dell’istituto dell’anticipo finanziario, da parte di banche o intermediari finanziari, delle indennità di fine servizio, comunque denominate, nel limitemassimo di 45.000 euro, mediante cessione pro solvendo dei corrispondenti crediti vantati dailavoratori dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche, nei confronti degli Enti responsabili per l’erogazione del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR).
In particolare, l’Istituto fornisce le ulteriori istruzioni relative al funzionamento e all’attivazione della richiesta di garanzia, nonché alle modalità di comunicazione con le banche.
Funzionamento del Fondo di garanzia
I finanziamenti concessi sono assistiti da una garanzia del Fondo in gestione all’INPS che copre l’80% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR La garanzia del Fondo gestito dall’INPS è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.
Il perfezionamento e l’efficacia della garanzia sono subordinati all’accertamento dei seguenti adempimenti previsti in capo alla banca:
1) versamento della commissione di accesso al Fondo nella misura dell’0,01% dell’importo
dell’anticipo TFS/TFR, entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio per l’insieme
dei contratti stipulati rispettivamente nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre di ogni anno
civile;
2) comunicazione all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, mediante il proprio
indirizzo PEC registrato nel portale lavoropubblico.gov.it, entro i medesimi termini, delle
informazioni relative al versamento delle commissioni di accesso, necessarie ad attivare
l’efficacia della singola garanzia.
Esaminate le risultanze istruttorie l’INPS, con provvedimento motivato, comunica alla banca
interessata l’inefficacia della garanzia entro 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Procedimento di attivazione della garanzia
Presupposti per l’attivazione della garanzia sono il decorso del termine normativamente stabilito per il pagamento della singola rata di TFS o TFR, nonché l’accertamento del mancato rimborso totale o parziale del finanziamento da parte dell’Ente erogatore.
L’istanza di intervento del Fondo dovrà essere compilata tramite il modello “MV77”, denominato “Richiesta attivazione della Garanzia per l’accesso ai finanziamenti – anticipo TFS/TFRr”, reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Moduli”, firmata dal legale rappresentante della banca ovvero dal soggetto appositamente munito dei poteri e trasmessa al seguente indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, allegando la copia del contratto firmato dalle parti, completo della relativa certificazione e della presa d’atto dell’Ente erogatore.
Operatività della garanzia dello Stato
Trascorsi 60 giorni dall’inadempimento, parziale o totale, del Fondo di garanzia, la banca può trasmettere la richiesta di escussione della garanzia dello Stato al Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI, e all’Istituto, nella sua qualità di gestore del Fondo.
In caso di inadempimento parziale del Fondo, l’importo dovuto a titolo di garanzia dello Stato è ridotto dei pagamenti già effettuati dal Fondo, quantificati dall’Istituto ai sensi della normativa vigente.
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