Ammortizzatori sociali e congedo parentale: proroghe e novità per il 2023.

L’INPS, con la circolare n. 4 del 16 gennaio 2023, alla luce degli interventi apportati dal decreto Milleproroghe (D.L. n. 198/2022) e dalla legge di Bilancio 2023 (l. n. 197/2022), ha fornito un quadro riepilogativo delle principali disposizioni destinate a produrre effetti in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie.

Aree di crisi industriale complessa

Nuove risorse sono state assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (cassa integrazione straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Dipendenti di call center

Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center sono finanziate dal Fondo sociale per occupazione e formazione e prevedono la concessione, in deroga alla vigente normativa, di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale;

CIGS per cessazione attività

E’ prorogata, per l’anno 2023, la possibilità di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale da parte delle aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi di personale.

La misura di sostegno – per la cui prosecuzione sono stanziati 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione – può essere concessa, in deroga ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali di cui agli articoli 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015, per un periodo massimo di 12 mesi.

L’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avverrà con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori.

Aziende sequestrate o confiscate

Resta attivo, per tutto il 2023, il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria. L’intervento di sostegno, in misura pari al trattamento di integrazione salariale, è prorogato per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di un milione di euro per ciascuna annualità, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Processi riorganizzativi complessi

Fino al 31 dicembre 2024 le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che si trovano ad affrontare rilevati problematiche occupazionali, possono richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga ai limiti massimi di durata stabiliti dagli articoli 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015.

La durata prevista è pari a:

– 6 mesi per crisi aziendale;

– 12 mesi per riorganizzazione aziendale;

– 12 mesi per contratto di solidarietà.

Transizione occupazionale

Nel corso dell’anno 2023, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, prevede la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria.

Il trattamento, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata ordinari, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili, in relazione alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale.

Processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica

Nel corso del 2023 è prevista la possibilità di ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

Possono presentare domanda i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria che – avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile, non possono accedere a ulteriori trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

Il periodo di CIGS in parola può avere una durata massima di 52 settimane fruibili nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

Fondi di solidarietà bilaterali

I Fondi di solidarietà bilaterali devono adeguarsi alle nuove disposizioni, dettate dalla legge di Bilancio 2022, entro il 30 giugno 2023 (termine prorogato dal decreto Milleproroghe). In caso di mancato adeguamento, i datori di lavoro dei relativi settori confluiranno nel Fondo di integrazione salariale (FIS).

I dipendenti dei datori di lavoro, che operano nei settori coperti dai medesimi Fondi e che occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi, continueranno a essere tutelati dal Fondo di integrazione salariale, al quale dovrà continuare ad affluire la relativa contribuzione di finanziamento. 

Congedo parentale

La legge di Bilancio 2023 ha stabilito che, per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino, l’indennità di congedo parentale è aumentata dal 30% all’80% della retribuzione.

La nuova misura può essere fruita in alternativa tra i genitori lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022.

Tabella riepilogativa dei riferimenti di prassi dedicati agli ammortizzatori sociali

MisuraRiferimento di prassi
Aree di crisi industriale complessaAttesa decreto ministeriale
Dipendenti call centerMess. n. 1495 del 4 aprile 2022
Cigs cessazione attivitàMess. n. 4265 del 15 novembre 2018
Aziende sequestrate e confiscateMess. n. 2679 del 12 luglio 2019
Cigs crisi complessaMess. n. 1825 del 30 aprile 2018
Cigs transizione occupazionale.Mess. n. 2423 del 15 giugno 2022
Riorganizzazione per difficoltà economicaMess. n. 1459 del 31 marzo 2022
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