Ammortizzatore sociale unico per l’alluvione: chiarimenti sui requisiti.

L’INPS, con il messaggio n. 2215 del 14 giugno 2023, fornisce alcune precisazioni riguardo l’ammortizzatore sociale “unico”, introdotto a tutela sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori subordinati del settore privato colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato, in particolare, i territori della Regione Emilia-Romagna.

Data di verifica della residenza

I lavoratori subordinati del settore privato devono essere residenti, domiciliati o risultare alle dipendenze di un datore di lavoro che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati dal decreto–legge n. 61/2023. Tuttavia, considerato che il 1° maggio è un giorno festivo, la suddetta data deve intendersi differita al primo giorno lavorativo successivo (2 maggio 2023).

Mancata prestazione attività lavorativa

Riguardo l’impossibilità a prestare attività lavorativa in quanto la stessa è svolta presso datori di lavoro aventi sede legale o unità operative ubicate in uno dei Comuni alluvionati, l’INPS precisa che non si deve far riferimento all’intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase o attività del processo produttivo. La misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di 90 giornate da collocare nell’arco temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Impossibilità a recarsi al lavoro

Nel caso in cui il ricorso alla nuova misura di sostegno al reddito derivi dall’impossibilità a recarsi al lavoro da parte dei lavoratori subordinati del settore privato – residenti o domiciliati alla data del 2 maggio 2023 in uno dei Comuni alluvionati – l’accesso all’ammortizzatore sociale “unico” è ammesso a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa si svolga all’interno o al di fuori dei territori colpiti.

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