Al “via” gli sgravi contributivi per le assunzioni di donne vittime di violenza.

L’INPS, con la circolare n. 133 del 10 settembre 2021, ha fornito le istruzioni operative per il riconoscimento dello sgravio contributivo, a favore delle cooperative sociali, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2021, di donne vittime di violenza di genere.

A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare, che l’incentivo spetta per le assunzioni di donne inserite in percorsi di protezione, certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio.  L’agevolazione, nello specifico, riguarda le nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche di lavoro domestico e con contratto di apprendistato), sia a tempo pieno che part time, effettuate nell’anno corrente. L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione mentre non rientrano nello sgravio contributivo in questione, le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato i rapporti di lavoro intermittente.

Si intende inoltre comunicare, che tale beneficio è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un importo massimo di € 350,00 mensili per una durata di 12 mesi ed è cumulabile con altre agevolazioni di natura economica o contributiva nei limiti della contribuzione dovuta a carico del datore di lavoro.

Si aggiunge, altresì, che per il riconoscimento della suddetta agevolazione, il datore di lavoro deve rispettare determinati requisiti di seguito riportati:

Regolarità contributiva.

  • la regolarità dei versamenti contributivi e nell’adempimento degli obblighi contributivi;
  • l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali od aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

Obbligo di assunzione – Diritto di precedenza.

  • L’agevolazione non è ammessa se l’assunzione dipende da un obbligo legale o contrattuale;
  • non è ammessa se il lavoratore ha maturato un diritto di precedenza all’assunzione;
  • Non è ammessa anche quando l’assunzione è effettuata in violazione del diritto di precedenza di altro lavoratore.

Verifica delle sospensioni per CIGS.

  • L’incentivo non spetta se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale.

Elementi di relazione tra il datore di lavoro che assume e quello di provenienza del lavoratore.

  • L’incentivo non spetta con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore.

Cumulo periodi di utilizzo diretto ed indiretto.

  • si cumulano sia i periodi in cui il lavoratore presta l’attività direttamente in favore del datore di lavoro che lo sta assumendo sia i periodi di utilizzo del lavoratore mediante la somministrazione.

Tardivo inoltro delle comunicazioni obbligatorie.

  • comporta la perdita dell’incentivo tra la data di stipula del rapporto di lavoro e quella di invio della comunicazione.

Per completezza d’informazione, si precisa, che il datore di lavoro interessato a tale beneficio dovrà presentare all’INPS una richiesta nel Portale delle Agevolazioni – DiResCo, utilizzando il modulo on-line “Do.VI”. L’INPS, effettuati i controlli, calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata nella domanda, verifica se sussiste la copertura finanziaria in via prospettica per l’incentivo richiesto ed autorizza il datore di lavoro.

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