Addetti alle industrie manifatturiere di pelli e succedanei, ombrelli e ombrelloni: rinnovato il CCNL.

Con l’ipotesi di accordo 26 maggio 2023 Assopellettieri (assistita da Confindustria moda) con Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil hanno rinnovato il CCNL per gli addetti alle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei, ombrelli e ombrelloni. Gli istituti modificati o introdotti dall’accordo decorrono dal 26 maggio 2023 ove non sia indicata una decorrenza diversa. L’accordo sarà efficace all’esito delle assemblee, che le OO.SS. comunicheranno ad Assopellettieri entro il 31 luglio 2023.

Classificazione del personale

I lavoratori inquadrati al 1’ livello al 26 maggio 2023 passeranno al 2’ livello entro il 31 dicembre 2023.

Una specifica Commissione provvederà alla revisione completa del sistema di inquadramento.

Minimi tabellari

Per effetto degli aumenti stabiliti con decorrenza 1° dicembre 2023, 1° dicembre 2024 e 1° dicembre 2025, i nuovi importi dell’E.r.n. (settore pelletteria) e del minimo retributivo (settore ombrelli) risultano i seguenti:

Pelletteria

LivelliImporti mensili
Dal 1.12.2023Dal 1.12.2024Dal 1.12.2025
6Q2.260,152.336,182.412,21
62.260,152.336,182.412,21
52.046,422.115,832.185,24
4S1.917,471.982,402.047,33
41.873,701.936,982.000,26
31.791,701.851,701.911,70
21.700,581.757,291.814,00
11.311,661.345,761.379,86

Ombrelli

LivelliImporti mensili
Dal 1.12.2023Dal 1.12.2024Dal 1.12.2025
6Q2.206,822.282,852.358,88
62.206,822.282,852.358,88
51.980,182.049,592.119,00
41.837,111.900,391.963,67
31.745,861.805,861.865,86
21.656,641.713,351.770,06
11.285,111.319,211.353,31

N.d.R. L’accordo 26 maggio 2023 fornisce gli importi della retribuzione anche per il livello 1, di cui tuttavia è prevista l’eliminazione entro il 31 dicembre 2023 (v. supra).

Inoltre, l’accordo fornisce gli importi della retribuzione in vigore fino al 30 novembre 2023 che, per alcuni livelli, divergono di 1 centesimo dagli importi forniti con l’accordo 1° marzo 2021. I nuovi importi sono i seguenti e i valori difformi sono indicati in grassetto:

– Pelletteria: liv. 6Q e 6: € 2.184,12; liv. 5: € 1.977,01; liv. 4S: € 1.852,54; liv. 4: € 1.810,42; liv. 3: € 1.731,70; liv. 2: € 1.643,87; liv. 1: € 1.277,56.

– Ombrelli: liv. 6Q e 6: € 2.130,79; liv. 5: € 1.910,77; liv. 4: € 1.773,83; liv. 3: € 1.685,86; liv. 2: € 1.599,93; liv. 1: € 1.251,01.

Elemento di garanzia retributiva

Con decorrenza dall’anno 2024 (erogazione febbraio 2025) l’E.g.r. è elevato ad € 310,00 annui.

Banca ore

Le ore di lavoro straordinario o supplementare che confluiscono nella banca ore vengono elevate a 50 ore annue.

Malattia

Il comporto prolungato (15 mesi) è previsto per le seguenti causali: gravi patologie comprese quelle oncologiche e degenerative debitamente accertate e certificate dall’autorità sanitaria e valutate come invalidanti dal medico competente.

Maternità

Viene recepita la normativa sui congedi obbligatori di paternità di 10 giorni lavorativi, non frazionabili a ore, da utilizzare anche in via non continuativa dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi. Il lavoratore deve comunicare per iscritto l’astensione con un preavviso di 5 giorni.

Diritto allo studio

I permessi retribuiti per i lavoratori studenti vengono elevati a 120 ore annue pro-capite.

Permessi

Per le vittime di violenza di genere viene previsto un ulteriore mese di congedo retribuito a carico dell’azienda, oltre al congedo di legge.

Le donne che accedono a percorsi di fecondazione assistita possono fruire di un periodo di aspettativa non retribuita di 1 mese (21 giorni complessivi).

Preavviso

Per gli operai e gli apprendisti i periodi di preavviso sono i seguenti:

Anni di servizioDurata/Settimane
Livv. 4S e 4Livv. 3 e 2
fino al 5’42
dal 6’ al 10’53
oltre il 10’64

Per gli intermedi i periodi di preavviso sono i seguenti:

Anni di servizioDurata
Livv. 5, 4S e 4
fino al 5°1 mese e 1/2
dal 6° al 10°2 mesi
oltre il 10°2 mesi e 1/2

Assistenza integrativa

Dal 1° gennaio 2024, il contributo a carico dell’azienda al fondo Sanimoda viene elevato a € 15,00 mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente iscritto.

Dal 1° gennaio 2024, sarà attivata tramite Sanimoda un’assicurazione contro la non autosufficienza, cui saranno iscritti tutti i lavoratori in forza alla suddetta data. L’assicurazione sarà finanziata con un contributo a carico dell’azienda pari a € 2 mensili per addetto, per 12 mensilità, corrisposto a Sanimoda con gli stessi tempi e modalità del contributo sanitario, con decorrenza 1° ottobre 2023. Sono fatti salvi eventuali accordi o regolamenti aziendali che prevedano analoga copertura assicurativa contro la non autosufficienza con costi pari o superiori a quelli suddetti; in caso di costi inferiori le imprese provvederanno all’integrazione o alla confluenza nel fondo con la stessa decorrenza.

Lavoro a tempo parziale

Le aziende accolgono le richieste di instaurazione/trasformazione di rapporti a tempo parziale entro il limite complessivo del 12% del personale in forza a tempo indeterminato (con arrotondamento all’unità superiore della frazione pari o superiore a 0,5) per le seguenti nuove casistiche:

– necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1’ grado per malattia che richieda assistenza continua adeguatamente comprovata;

– necessità di assistenza (riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992) di una persona convivente con totale e permanente inabilità, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/92, con il 100% di invalidità e con necessità di assistenza continua perché incapace di compiere gli atti quotidiani della vita;

– necessità di assistenza di figlio convivente portatore di handicap;

– ove non osti l’infungibilità delle mansioni svolte, per favorire la frequenza di corsi di formazione continua correlati all’attività aziendale e per la durata degli stessi.

Previdenza integrativa

Dal 1° luglio 2025 il contributo a Previmoda a carico dell’azienda è elevato al 2,30%.

Clausole contrattuali

Le norme contrattuali che fanno riferimento al coniuge si applicano anche alle unioni civili e alla convivenza di fatto.

Decorrenza

Il nuovo contratto decorre dal 1° aprile 2023 e scadrà il 31 marzo 2026.

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