Cosa accade ad un genitore-lavoratore se il figlio minore risulta positivo al COVID-19.

Prima con l’art. 5 del D.L. 111/2020 e, successivamente, con l’art. 21-bis del D.L. 104/2020, entrato in vigore in data 14 ottobre 2020, è stato introdotto e disciplinato l’istituto del congedo straordinario del genitore lavoratore convivente con un figlio minore in quarantena. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare che l’eventuale positività del già citato figlio minore comporta, dunque, un repentino mutamento del quadro giuridico di riferimento. Pertanto, non sarà più possibile riconoscere al genitore lavoratore il diritto di beneficiare del congedo straordinario indennizzato, in quanto inizierebbe a decorrere un periodo di quarantena con sorveglianza attiva ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.L. 18/2020.

L’automatica sostituzione del titolo andrebbe a determinare l’obbligo per il lavoratore di contattare il proprio medico curante, il quale dovrà rilasciare un certificato di malattia indicando gli estremi del provvedimento cha ha comportato la quarantena con sorveglianza attiva a motivo dello stretto contatto intercorso con il figlio positivo al virus.

Si aggiunge, altresì, che, date le ultime precisazioni fornite dall’INPS con il messaggio n. 3653/2020, in caso di sopravvenuta positività del figlio, il genitore può, in ogni caso, svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile per l’intero periodo di quarantena, percependo l’ordinaria retribuzione in luogo dell’indennità di malattia.

Si ritiene doveroso specificare che, il lavoratore-genitore può essere riammesso al lavoro solo nel caso in cui abbia osservato un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al figlio minore risultato positivo, mentre, per l’altro genitore, qualora non fosse ancora venuto in stretto contatto con il figlio minore di cui trattasi, sarebbe ovviamente preclusa la possibilità di beneficiare di un periodo di congedo ex art. 21-bis del D.L. 104/2020 in sostituzione del genitore già soggetto all’applicazione dell’art. 26, comma 1, del D.L. 18/2020.

Per completezza d’informazione, confermando quanto disposto dall’art. 2 del DPCM del 13 ottobre 2020, si ritiene doveroso chiarire che, nel caso in cui durante il periodo di congedo o di quarantena il lavoratore abbia contratto il virus, la riammissione in servizio è possibile solo a fronte della presentazione di un certificato medico attestante l’avvenuta negativizzazione del tampone.

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