Con la presente ed allo scopo di aggiornare costantemente tutte le Aziende assistite, si rende noto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 il decreto Salute e Sicurezza (D.L. 159/2025), recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Il provvedimento, in vigore dal 31 ottobre 2025, intende rafforzare la cultura della sicurezza, promuovere la prevenzione e ridurre in modo significativo il numero degli infortuni e delle morti sul lavoro, combinando incentivi economici, controlli mirati e formazione diffusa.
Di seguito si specificano le novità introdotte dal citato Decreto Legge n. 159/2025, in termini di salute e sicurezza:
- Revisione delle aliquote assicurative d’INAIL (art. 1)
A partire dal 1° gennaio 2026, l’INAIL è autorizzata a rivedere le aliquote di contribuzione di propria competenza in base all’ andamento infortunistico aziendale, secondo la logica del bonus / malus, per premiare le aziende che investono in sicurezza e penalizzare quelle con elevati indici di infortunio.
Dalla riduzione contributiva sono escluse le aziende che hanno riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Decreto impegna l’autorità giudiziaria a comunicare tempestivamente le sentenze definitive di condanna all’ INAIL. Analogo provvedimento è previsto per il settore agricolo.
- Nuovi requisiti per aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità (art. 2)
Nuovi e più stringenti requisiti vengono previsti per aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità. Le imprese dovranno dimostrare l’assenza negli ultimi tre anni di condanne penali in materia di salute e sicurezza sul lavoro o sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi fiscali e contributivi.
- Badge digitale di cantiere (art. 3, comma 2)
Una delle principali novità del decreto è l’introduzione dell’obbligo, per tutte le imprese operanti in appalto e subappalto nei settori pubblico e privato, di adottare un badge digitale di cantiere, che consentirà l’identificazione univoca dei lavoratori e la rilevazione automatica delle presenze (art. 3, comma 2).
Nello specifico, al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori nel settore edile, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, sia nel settore pubblico che in quello privato, nonché quelle operanti in ambiti considerati ad alto rischio (che saranno individuati da un apposito decreto ministeriale), sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento digitale (prevista dall’art. 18, comma 1, lettera u), e dall’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché dall’art. 5 della legge n. 136/2010), dotata di un codice univoco anticontraffazione.
La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, sarà resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, sarà prodotta in automatico e sarà precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro.
Sarà un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, a definire le modalità di attuazione della tessera di riconoscimento digitale, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie ed ai tipi di informazioni trattate.
- Patente a crediti (art. 3, comma 4)
Previste nuove disposizioni in tema di sanzione e decurtazione dei crediti nella normativa della patente a crediti. In particolare, in mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, la sanzione amministrativa pari al 10 % del valore dei lavori è elevata da un minimo di 6.000 € ad un minimo di 12.000 €, non soggetta alla procedura di diffida.
Viene, inoltre, inasprita la decurtazione dei punti in caso di impego di lavoro irregolare con una decurtazione di 5 punti per ogni lavoratore irregolare a fronte di una decurtazione ante riforma di 1,2,3 punti a secondo degli effettivi giorni di lavoro in nero. Prevista poi una decurtazione aggiuntiva in caso di impeigo di lavoratori privi di permesso di soggiorno.
- Subappalti: notifica preliminare (art. 3, c. 4, lett. c)
Con la notifica preliminare di avvio dei lavori nei cantieri edili, contenente sino ad oggi il C.f. o partita Iva delle imprese operanti in cantiere, si dovrà specificare le imprese che operano in regime di subappalto.
- Potenziamento della vigilanza (art. 4)
Con il comma 1 dell’art. 3, che integra il comma 7 dell’art. 29 del D.L. n. 19/2024, viene stabilito che, l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività per il rilascio dell’attestato e l’iscrizione alla “Lista di conformità INL”, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.
All’art. 4, invece, si prevede l’aumento dell’organico INAIL e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.
- Novità su formazione (art. 5)
Il decreto affida all’INAIL un ruolo strategico nella promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, con il comma 1 dell’art. 5 vengono inseriti quattro nuovi commi all’art, 11 del D.lgs. n. 81/2008:
- il comma 4-bis, con il quale si dispone che, a decorrere dall’anno 2026, l’INAIL trasferirà annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione un importo non inferiore a 35 milioni di euro per finanziare interventi mirati di formazione e divulgazione della sicurezza, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell’apprendimento esperienziale, nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore realizzati in modalità duale, nonché per iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- il comma 5-ter, con il quale si prevede che l’INAIL dovrà promuovere, utilizzando i Fondi interprofessionali, interventi formativi in tutti i settori di attività e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica;
- il comma 5-quater, che autorizza l’INAIL a promuovere interventi di sostegno rivolti alle micro, piccole e medie imprese per l’acquisto e l’adozione di dispositivi di protezione individuale innovativi e sistemi intelligenti;
- il comma 6-bis, con il quale si dispone che l’INAIL potrà promuovere campagne informative e progetti formativi rivolti alle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni in itinere, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica.
- Prevenzione violenza e molestie (art. 5, comma 1, lett. c)
Alla lettera c), sempre del comma 1 dell’art. 5, si integra l’art. 15 del D.lgs. n. 81/2008 inserendo la lettera z-bis) al comma 1. Con la nuova lettera, alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, si aggiunge anche la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
- Aggiornamento periodico dei RLS (art. 5, c. 1, lett. d, punto 1)
Alle imprese con meno di 15 dipendenti viene esteso l’obbligo di aggiornamento periodico dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza dell’attività svolta.
- Fascicolo elettronico del lavoratore (art. 5, comma 1, lett. D, punto 2)
Viene previsto che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione vadano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, di cui all’ art. 15 del D.lgs. n. 150/2015, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Tale attività, propedeutica alla programmazione della formazione in azienda da parte del datore di lavoro, dovrà essere considerata dagli organi di vigilanza ai fini della verifica degli obblighi di sicurezza.
- Accertamento della tossico/alcol dipendenza (art. 5, c.1, lett. e)
Viene prorogato al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale devono essere rivisitate, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, le condizioni e le modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza.
- Comunicazione degli organismi paritetici (art. 5, comma 1, lett. f)
Viene inoltre sostituito il comma 8-bis dell’art. 51 del D.lgs. n. 81/2008 (art. 5, comma 1, lettera f).
Nel testo riformulato, si prevede che gli organismi paritetici, tramite l’INAIL, dovranno comunicare ogni anno, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy (GDPR), ai competenti organi di vigilanza territoriali, all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INAIL, i dati relativi:
- alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno partecipato alle attività formative organizzate dagli stessi;
- ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
- al rilascio delle asseverazioni in merito all’adozione ed alla efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui al comma 3-bis;
- alle aziende a cui è stata erogata la consulenza e il monitoraggio con esito positivo.
- Ulteriori modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 (art. 5, comma 1, lett. g)
Riformulando l’art. 77, comma 4, lett. a) viene specificato che il datore di lavoro ha l’obbligo di mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante. Tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.
- Aggiornamento dei requisiti di accreditamento per i soggetti formatori dei corsi di sicurezza (art. 6)
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.L., la Conferenza permanente Stato-Regioni, previa consultazione dell’INAIL e delle parti sociali, dovrà ridefinire i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso le Regioni e le Province autonome, al fine di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa.
- Nuove norme in materia di formazione scuola-lavoro (art. 7)
L’art. 7 contempla disposizioni per la sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro.
In particolare, il comma 1 fornisce l’interpretazione autentica dell’art. 18 del D.L. n. 48/2023. Nello specifico, con la disposizione viene precisato che la tutela assicurativa INAIL si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest’ultimo all’abitazione o domicilio dello studente.
Il comma 2, invece, aggiunge, all’art. 1 della legge n. 145/2018, il comma 784-novies, con il quale viene stabilito che le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante.
- Borse di studio superstiti dei lavoratori deceduti (art. 8)
Con l’art. 8 si introducono misure di supporto economico per i superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio o malattia professionali.
In particolare, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, in aggiunta alle prestazioni riconosciute ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, l’INAIL erogherà annualmente agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), delle università e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), titolari della rendita a superstiti, una borsa di studio finalizzata al sostegno delle relative attività.
L’erogazione della prestazione è subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studio e alla presentazione all’INAIL di apposita domanda.
Il beneficio sarà riconosciuto nel limite di spesa di 26 milioni annui a decorrere dall’anno 2026.
L’INAIL erogherà le borse di studio agli interessati per ciascun anno fino al raggiungimento del limite delle risorse stanziate, in ragione dell’ordine temporale di acquisizione delle domande.
- Adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità (art. 9)
L’art. 9, invece, reca una modifica all’art. 10 della legge n. 248/1976 in materia di adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogata dall’Inail (prestazione economica mensile riservata agli invalidi per infortunio o malattia professionale che non possono essere collocati obbligatoriamente).
- Rafforzamento del ruolo del SIISL (art. 14)
Il Decreto amplia da un lato le funzionalità del Sistema Informativo per l’inclusione Sociale e Lavorativa, dall’altro rafforza il ruolo fulcro della piattaforma nell’erogazione delle politiche attive come strumento per facilitare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro.
Dal 1° aprile 2026 per i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze vige l’obbligo di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul SIISL (piattaforma digitale per favorire l’incontro tra domanda ed offerta, denominato marketplace), fermo restando l’obbligo di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Analogo obbligo viene introdotto per le Agenzia per il Lavoro che dovranno pubblicare tutte le ricerche di lavoro da loro gestite. Viene anche data loro la possibilità di accedere, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei alle posizioni pubblicate.
Sempre a partire dal 1° aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie (modd. Unilav) dei rapporti di lavoro di cui all’ art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 potranno essere effettuate anche tramite il sistema SIISL.
- Tracciamento e analisi dei mancati infortuni (near miss) – art. 15
Con l’articolo 15 si prevede che, al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l’incidenza degli infortuni, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero del Lavoro dovrà emanare linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di 15 dipendenti.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dovranno essere individuate anche le modalità attraverso le quali le imprese comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.
- Permessi retribuiti ai lavoratori per gli screening oncologici nei contratti collettivi (art. 17)
Ulteriori norme di interesse sono contenute all’art. 17.
Entrando nel dettaglio:
- si specifica che i controlli sanitari previsti dal testo unico sicurezza o comunque disposti dal medico competente siano computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva (comma 1, lettera a));
- si attribuisce al Medico Competente il compito di informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l’adesione ai programmi di screening previsti dai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza e cioè le prestazioni ed i servizi sanitari che il Servizio Sanitario Nazionale è obbligato a garantire a tutti i cittadini). Tale attività può essere svolta anche attraverso campagne informative predisposte dal Ministero della Salute (comma 1, lettera b));
- si prevede che, entro 12 mesi, il Ministero della Salute dovrà definire, tramite apposito decreto e previo parere della Conferenza Stato-Regioni, i requisiti delle strutture di cui si avvale il Medico Competente per l’esecuzione delle proprie attività (comma 1, lettera c));
- si rafforza il ruolo del medico competente in relazione ai controlli sull’uso di alcol e sostanze stupefacenti per prevenire il rischio infortuni. In particolare, è prevista la possibilità di visita medica, prima o durante il turno lavorativo, in presenza di “ragionevole dubbio” al fine di verificare, per le categorie a rischio già attualmente sottoposte a controllo sanitario specifico per l’alcoldipendenza e le tossico dipendenze, che il lavoratore non si trovi sotto effetto di alcool o sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive (comma 1, lettera d));
- si stabilisce che, nell’ambito della contrattazione collettiva, possano essere previsti permessi retribuiti ai lavoratori per effettuare, in orario di lavoro, gli screening oncologici garantiti dal servizio sanitario nazionale (comma 2);
- si prevede che alle aziende che adottano programmi di promozione della salute, aggiuntivi rispetto alla sorveglianza sanitaria obbligatoria può essere riconosciuta una quota parte delle riduzioni del tasso medio per prevenzione di cui all’art. 23 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2019, emanato in attuazione del D.lgs. n. 38/2000 (comma 3).
Su tutto quanto precede questo Studio rimane a completa disposizione per quant’altro dovesse necessitare al riguardo.
Con molte cordialità e saluti.
Maria Cafasso