Con la presente ed allo scopo di aggiornare costantemente tutte le Aziende assistite, si ritiene opportuno e doveroso comunicare che, a decorrere dal 7 aprile 2026, entrano in vigore le disposizioni dell’art. 11 della Legge 11 marzo 2026, n. 34 – “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, che interviene in maniera significativa sulla disciplina della salute e sicurezza dei lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile.
- Inquadramento normativo
L’art. 11 della Legge n. 34/2026 modifica il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, introducendo:
- il nuovo comma 7-bis all’art. 3 D.Lgs. 81/2008, dedicato specificamente all’attività lavorativa prestata in modalità agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro;
- un aggiornamento dell’art. 55 D.Lgs. 81/2008 in materia di regime sanzionatorio, al fine di ricomprendere anche l’inosservanza dei nuovi obblighi informativi relativi al lavoro agile.
Resta fermo il quadro generale già delineato dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, in particolare dagli artt. 18 ss. e dall’art. 22, che impongono al datore di lavoro di garantire la tutela della salute e sicurezza del lavoratore agile anche mediante la consegna, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alle modalità di esecuzione della prestazione.
- Nuovo comma 7-bis dell’art. 3 D.Lgs. 81/2008
Per effetto della novella, per l’attività lavorativa prestata in modalità agile in ambienti non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro:
- l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro – con particolare riferimento a quelli relativi all’uso di videoterminali – è assicurato dal datore di lavoro tramite la consegna al lavoratore e al RLS, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta;
- tale informativa deve individuare i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro;
- resta fermo l’obbligo di cooperazione del lavoratore nell’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Il lavoro agile viene così pienamente ricondotto nell’alveo della disciplina prevenzionistica generale del D.Lgs. 81/2008, con un adattamento delle regole ai contesti in cui il datore non ha il controllo diretto del luogo di lavoro (abitazione, spazi di coworking, hub, ecc.).
- Aggiornamento del regime sanzionatorio
La mancata ottemperanza all’obbligo di informativa scritta annuale di cui al nuovo art. 3, comma 7-bis, D.Lgs. 81/2008 è stata espressamente ricondotta tra le ipotesi sanzionate dall’art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. 81/2008. In tale disposizione sono già previste, per altre violazioni in materia di informazione, formazione e gestione delle emergenze, sanzioni penali a carico del datore di lavoro (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, secondo i casi). L’estensione di tale regime al nuovo obbligo informativo in materia di lavoro agile conferma la centralità dell’informativa scritta quale strumento cardine di tutela della salute e sicurezza nei contesti di prestazione resa fuori dai locali aziendali.
- Obblighi operativi per le aziende
Alla luce del nuovo assetto normativo, le aziende che ricorrono al lavoro agile sono tenute a:
- Aggiornare la valutazione dei rischi (DVR), includendo in modo specifico i rischi connessi alle attività svolte in modalità agile, con particolare attenzione all’uso dei videoterminali, ai profili ergonomici, al rischio elettrico e ai rischi psicosociali (stress lavoro-correlato, tecnostress, sindrome “always-on”);
- Predisporre e consegnare, con cadenza almeno annuale, una informativa scritta sui rischi generali e specifici del lavoro agile a tutti i lavoratori che svolgono attività in modalità agile ed al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ove eletto;
- Curare la qualità dell’informativa, che deve contenere almeno il richiamo agli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, la descrizione dei rischi generali connessi all’attività (ambiente di lavoro, impianti e apparecchiature, rischio elettrico, infortuni e malattie professionali, dispositivi di protezione, ecc.) e la descrizione dei rischi specifici del lavoro agile, con particolare attenzione all’utilizzo di videoterminali e relative misure ergonomiche, ai requisiti minimi dei locali di lavoro domestici o di altri ambienti (aerazione, microclima, illuminazione, impianto elettrico, ecc.), alla gestione del rischio elettrico e corretto uso di impianti, prese, prolunghe, dispositivi di connessione, alla gestione dello stress lavoro-correlato e del tecnostress, con indicazioni sulle pause, sulla variazione delle attività, sul diritto alla disconnessione e sulle corrette prassi organizzative ed all’utilizzo di personal computer portatili e smartphone, con indicazioni ergonomiche e di sicurezza (onde elettromagnetiche, uso alla guida, ecc.);
- Garantire la formazione e informazione dei lavoratori agili in coerenza con gli artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008 e con gli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione, integrando quanto già erogato per i rischi generali e specifici con i contenuti propri del lavoro agile;
- Assicurare la conformità e il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati ai lavoratori (PC, monitor, periferiche, ecc.), nel rispetto del Titolo III D.Lgs. 81/2008, e verificare che, ove si utilizzino attrezzature di proprietà del lavoratore, queste rispondano ai requisiti di sicurezza previsti;
- Formalizzare la consegna dell’informativa, raccogliendo la firma per presa visione dei lavoratori e del RLS, ove presente, e conservando la documentazione a fini probatori e di tracciabilità.
- Obblighi dei lavoratori in lavoro agile
Si ricorda che i lavoratori agili sono tenuti, ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 81/2008, a:
- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella di terzi eventualmente presenti nel luogo di lavoro;
- osservare le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti;
- utilizzare correttamente attrezzature, dispositivi di sicurezza e DPI eventualmente forniti;
- segnalare tempestivamente deficienze dei mezzi, condizioni di pericolo e situazioni anomale;
- partecipare ai programmi di formazione e sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Si invitano, pertanto, tutte le Aziende a rivolgersi al responsabile della sicurezza al fine di poter porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla citata legge 34/2026.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Maria Cafasso
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