Con la presente ed in base a quanto già illustrato con circolare di questo Studio n. 22/2021 e successive, si è ritenuto opportuno riproporre l’argomento inerente l’istanza relativa sia all’assegno unico e universale, che all’assegno per il nucleo familiare. Di seguito, si specificano le due casistiche, relativamente alla presentazione della relativa domanda:
- Assegno unico e universale: l’assegno unico e universale spetta:
- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio e, quindi, un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore ad € 8.000,00 annui;
- sia registrato come disoccupato ed in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico per cui non sono previsti limiti di età.
- Assegno per il nucleo familiare (ANF): La domanda di assegno per il nucleo familiare (ANF), riguardante il periodo 1° luglio 2025-30 giugno 2026, possono presentarla unicamente i seguenti nuclei familiari:
- composti solo da maggiorenni inabili diversi dai figli;
- con entrambi i coniugi e senza figli con almeno un fratello o sorella;
- senza figli e con un fratello o sorella inabile;
- monoparentali senza figli e senza componenti inabili;
- senza figli e senza componenti inabili;
- monoparentali di cui il richiedente inabile senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote.
- senza figli con un coniuge inabile.
Come presentare la domanda
La domanda per entrambe le casistiche potrà essere presentata in modalità telematica all’INPS oppure presso gli istituti di Patronato, od in alternativa utilizzando il proprio SPID personale. A tal riguardo, si precisa che questo Studio, unicamente per l’assegno del nucleo familiare, può presentare la relativa domanda, a condizione che venga trasmessa la seguente documentazione:
- Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia codice fiscale dei familiari a carico;
- data in cui risulta contratto il matrimonio;
- copia modello “CU” (Certificazione Unica) relativo all’anno 2023, redditi fiscali 2022, di ogni componente familiare (se produce reddito) od in alternativa dichiarazione dei redditi, il tutto allo scopo di poter determinare il reddito da inserire nell’istanza di cui trattasi;
- atto di delega in favore di questo Studio che, necessariamente, deve essere compilata e sottoscritta dall’interessato.
Su tutto quanto precede, ad ogni modo, questo Studio rimane a completa disposizione per quant’altro dovesse necessitare a tal riguardo.
Con molte cordialità e saluti.
Maria Cafasso