Agevolazioni per le imprese che assumono un lavoratore in CIGS od in NASPI.

I nuovi rapporti di lavoro, per i soggetti disoccupati percettori di NaSpI o di CIGS, presentano molteplici agevolazioni contributive. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare che, qualora si voglia assumere un lavoratore con un contratto a tempo indeterminato, nel caso in cui sia percettore di CIGS, il regime contributivo ridotto si applica soltanto per i primi 12 mesi di rapporto di lavoro, diversamente, nel caso in cui sia percettore di NaSpI, il già citato regime contributivo ridotto si applica per 36 mesi. Si ritiene doveroso aggiungere, altresì, che secondo l’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, decreto di attuazione del Jobs Act, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza alcun limite di età, i lavoratori beneficiari di indennità di CIGS o di un trattamento di disoccupazione (NaSpI). Si tratta, in particolare, di soggetti beneficiari di Naspi, Aspi e MiniAspi, indennità speciale di disoccupazione edile ed infine, indennità di disoccupazione per le collaborazioni coordinate e continuative DIS-COLL.

Si intende oltremodo specificare che, l’agevolazione di cui trattasi spetta a tutti i datori di lavoro privati operativi nello Stato Italiano, che assumono lavoratori a tempo pieno ed indeterminato a condizione che non abbiano in atto sospensioni del lavoro per CIGS, che non abbiano effettuato riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti ed, infine, che non abbiano attuato operazioni di trasferimento di azienda con l’azienda ammessa alla sospensione.

Per completezza d’informazione, si intende anche comunicare che, l’azienda, per ottenere l’agevolazione di cui sopra, deve essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC), regolato dal D.M. 24 ottobre 2007, rispettando sempre le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali sottoscritti e stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Alla retribuzione erogata in forza del contratto di apprendistato si applica l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro pari al 10% per tutta la durata dell’apprendistato, mentre, in caso di organico inferiore alle 10 unità, la suddetta aliquota sarà pari all’1,50% per il primo anno e pari al 3% per il secondo anno. Tutte le aliquote sono maggiorate del 1,61% a finanziamento della NASpI. Inoltre, è possibile applicare minimi retributivi inferiori, sempre in osservanza dei contratti collettivi applicati, che prevendono retribuzioni per tutta la durata dell’apprendistato e fino alla completa qualificazione o riqualificazione parametrati ai livelli di ingresso od intermedi rispetto ai livelli di riferimento.

Su tutto quanto precede, si intende infine specificare che sono previste ulteriori agevolazioni di tipo normativo, tra cui l’esclusione del calcolo della base occupazionale di cui alla Legge n.68/1999 (meglio conosciuta come legge sul collocamento mirato dei disabili), il rientro nel calcolo della percentuale del 20% come base di natura legale per i limiti del tempo determinato e della percentuale del 30% in sommatoria del limite legale per le assunzioni dei contratti a tempo determinato e in somministrazione, l’esclusione dal computo dei limiti numerici previsti per l’applicazione di particolari normative ed istituti (art. 47, c. 3, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), l’esclusione dal calcolo della base imponibile ai fini IRAP e l’esclusione dalla disciplina della regolarità contributiva certificata (DURC).

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