03 Lug Artigiani, commercianti e autonomi: versamento dei contributi entro il 30 giugno 2023.
I contribuenti in regime forfettario sono tenuti alla compilazione del Quadro RR del modello Redditi P.F. per determinare i contributi dovuti alla Gestione separata o alla Gestione artigiani e commercianti dell’INPS.
Quadro RR
Il quadro RR del modello Redditi P.F. è dunque il quadro dedicato alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti da particolari tipologie di contribuenti. Si tratta dei soggetti titolari di partita IVA tenuti al versamento dei contributi dovuti a due diverse gestioni previdenziali dell’INPS:
– Gestione artigiani e commercianti – a cui sono obbligatoriamente tenuti ad iscriversi gli artigiani e i commercianti;
– Gestione separata – si tratta della gestione previdenziale a cui sono tenuti ad iscriversi i professionisti, che non abbiano una specifica cassa di previdenza, o per i quali non sussista l’obbligo di iscrizione a una cassa professionale esistente.
Con il provvedimento prot. n. 55597 del 28 febbraio 2023 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello “Redditi 2023-PF” per il periodo d’imposta 2022, nel quale è compreso il Quadro RR obbligatorio per gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti e per gli iscritti alla Gestione separata INPS liberi professionisti.
Contributi previdenziali per artigiani ed esercenti attività commerciali
Per effetto dell’art. 10 del D.Lgs. n. 241/1997, con riferimento ai contributi dovuti per l’anno 2022, i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori), devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2023-PF”.
A riguardo, si rinvia alle analitiche istruzioni previste nel secondo fascicolo del modello “Redditi 2023- PF”.
Reddito imponibile
In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2022, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, scomputate dal reddito dell’anno.
Per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Si sottolinea che per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata e denunciati con il modello “Redditi SC”, rimanendo esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.
Per i soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001, per i quali si applicano le disposizioni del comma 114 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, la determinazione della base imponibile consiste nel reddito dichiarato nella parte da RC1 a RC3 – Redditi di lavoro dipendente e assimilati in colonna 3, in presenza di codice “3” soci cooperative artigiani nella colonna 4.
Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS
I professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (contributo soggettivo) presso le Casse professionali autonome, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, e coloro i quali, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati per l’attività professionale a un’altra forma di previdenza assicurativa, non debbono essere iscritti alla Gestione separata. Conseguentemente, non devono compilare il Quadro RR, sezione II, del modello fiscale, né sono tenuti al pagamento dei relativi contributi.
Sono, invece, obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti, o ne sono tenuti parzialmente, al versamento del contributo soggettivo presso la cassa di appartenenza; oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, gli ingegneri presso Inarcassa).
Reddito imponibile per i liberi professionisti
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario”.
Pertanto, il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nei quadri seguenti:
– Quadro RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, indicato nel comma 1 dell’art. 53 del TUIR): rigo RE 23 (reddito o perdita delle attività professionali e artistiche) o RE 25 se presenti perdite al rigo RE 24;
– Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone e assimilate): rigo RH15 se reddito derivante dalla partecipazione in associazione fra artisti e professionisti (codice 2 e 7 nella colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) o RH17 se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate nel rigo RH16; oppure RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo.
Nei righi da RH1 a RH4 colonna 2 andranno inseriti i seguenti codici:
– 2 se trattasi di associazioni fra professionisti;
– 3 se trattasi di società semplici che producono reddito di lavoro autonomo soggetto a contribuzione INPS;
– 6 nel caso in cui la società semplice partecipata, esercente attività di lavoro autonomo soggetta a contribuzione INPS, abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di patrimonio.
Calcolo dei contributi dovuti
Al fine della determinazione della base imponibile previdenziale sulla quale calcolare i contributi da versare, è necessaria una previa valutazione della presenza di altri redditi percepiti dal professionista, che potrebbero essere soggetti al versamento della contribuzione presso la stessa Gestione separata o presso altre casse previdenziali obbligatorie.
Va segnalato che il contribuente che produce reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR e obbligato alla contribuzione in Gestione separata deve compilare la sezione II del Quadro RR anche nei casi in cui:
– il reddito sia negativo o non sia stato prodotto alcun reddito a seguito di eventi particolari;
– sul reddito da lavoro autonomo prodotto è stato calcolato il contributo previdenziale obbligatorio in altra Gestione previdenziale o Cassa professionale autonoma (in questo caso come “contribuzione soggettiva”);
– sia stato raggiunto il massimale come parasubordinato (così da non assoggettare a contribuzione anche la parte quale libero professionista) indicando correttamente sia il codice 1 (totale del reddito da lavoro autonomo) sia il codice 3 (redditi provenienti da denunce Uniemens il cui imponibile concorre alla formazione del massimale annuo) oppure il codice 2 o 4;
– il reddito da lavoro autonomo comprenda anche compensi percepiti e sui quali il sostituto di imposta abbia assolto l’obbligo contributivo.
Determinata la base imponibile, verrà calcolato il contributo dovuto applicando l’aliquota del 24% e/o del 26,23% a seconda se il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria. Al contributo dovuto vanno sottratti gli acconti versati nel corso dell’anno 2022.
Nel rigo RR6, colonna 2, il contribuente deve indicare eventuali contributi relativi agli anni di imposta precedenti all’anno 2021, che sono risultati indebiti e non sono stati richiesti né in compensazione, né a rimborso, ma che sono stati riconosciuti in autoconguaglio dall’INPS su richiesta dell’interessato mediante apposita istanza presentata direttamente alla propria Struttura territoriale di competenza.
Calcolo acconto anno d’imposta 2023
L’art. 1, comma 165, della legge n. 232/2016, ha disposto che, a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né siano pensionati, l’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.
Inoltre, l’art. 1, comma 398, della legge n. 178/2020, ha disposto un aumento dell’aliquota, pari a 0,26% per l’anno 2021 e a 0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023. Il contributo è a carico dei lavoratori autonomi, che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo che siano iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre gestioni di previdenza, né pensionati.
Ne consegue che, per l’anno 2023, le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata – non assicurati ad altre gestioni di previdenza e né pensionati – sono:
– aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25%;
– aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%;
– aliquota contributiva aggiuntiva per l’indennità ISCRO pari allo 0,51%.
Pertanto, il contributo dovuto in acconto per l’anno di imposta 2023 per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria è calcolato sulla base imponibile – come sopra determinata – applicando l’aliquota del 26,23%, fino al raggiungimento del massimale annuo pari a 113.520,00 euro per l’anno 2023, del 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, del 25,72% per i magistrati onorari obbligati alla Gestione separata.
Sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 della legge 22 maggio 2017, n. 81, nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, il professionista ha la possibilità di sospendere il versamento contributivo.
Pagamento dei contributi previdenziali
I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale per artigiani e commercianti e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e, quindi, per il corrente anno, entro il 30 giugno 2023 ovvero entro il 31 luglio 2023 – per chi si avvale della possibilità di rateazione – per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2022 e primo acconto per l’anno 2023 ed entro il 30 novembre 2023 per il secondo acconto 2023.
I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 1° luglio 2023 e il 31 luglio 2023 devono applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.
Richiesta di rateizzazione
Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere a oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023, con esclusione, quindi, dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del modello “Redditi 2023-PF”.
In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il 30 novembre 2023.
In merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:
– gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
– le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR (relativo alle gestioni speciali artigiani e commercianti), P10, P10R, PXX, PXXR (per gli iscritti alla Gestione separata INPS), mentre per il pagamento degli interessi comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI o API (artigiani e commercianti) o DPPI (Gestione separata INPS);
– la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti che la maggiorazione dello 0,40% nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023.
Compensazione per artigiani ed esercenti attività commerciali
L’importo eventualmente risultante a credito dalle colonne 19 o 33 del Quadro RR, sezione I, del modello “Redditi 2023-PF” può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24, indicando come periodo di riferimento esclusivamente l’anno 2022 e l’importo che si intende compensare.
Tutte le somme a credito, utilizzate in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione modello “Redditi 2023-PF” tramite modello F24 con anno di riferimento 2021, devono essere riportate esclusivamente nelle colonne 21 o 35 del Quadro RR del modello “Redditi 2023-PF”.
L’eventuale residuo del credito riferito all’anno precedente al netto di quanto compensato va indicato nel Quadro RR, colonne 22 e 36, e dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio).
Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo.
Sarà quindi indicato il periodo di riferimento (l’anno 2021 ovvero il 2022) e l’importo che si intende compensare.
A tal fine, potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito internet www.inps.it al seguente percorso: “Imprese e Liberi professionisti” > “Debiti Contributivi” > sezione Aree tematiche: “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti” > “Calcolo codeline”.
Le domande per effettuare le operazioni, da ultimo indicate, dovranno essere presentate esclusivamente on-line, collegandosi all’indirizzo www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Debiti contributivi” > sezione Aree tematiche: “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti” > “Domande telematizzate: Rimborso e/o compensazione contributiva”.
Compensazione per liberi professionisti
Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile portare in compensazione l’eventuale importo risultante a credito, indicando 2021 o 2022 come periodo di riferimento nel modello F24, sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata che con altri tributi.
Le somme a credito riferite all’anno 2021, utilizzate in compensazione tramite modello unificato F24 entro la data di presentazione della dichiarazione modello “Redditi 2023-PF”, devono essere indicate esclusivamente nel rigo RR8, colonna 6. L’eventuale residuo del credito riferito all’anno precedente, al netto di quanto compensato, va indicato nel rigo RR8, colonna 7, e dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio); per l’anno di imposta 2022, le somme a credito devono essere esposte al rigo RR8, colonna 4.
Per la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione, il professionista deve presentare istanza di rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità on-line, collegandosi all’indirizzo www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Debiti contributivi” > sezione Aree tematiche: “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” > “Domande telematiche: Domanda Rimborso”.
Le somme a credito riferite ad anni di imposta precedenti rispetto all’anno 2021 non devono essere esposte in dichiarazione, ma devono essere oggetto di richiesta di rimborso oppure di istanza di autoconguaglio.
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