Decreto Alluvioni: presentazione della domanda per l’indennità una tantum.

Nella circolare n. 54 dell’8 giugno 2023, l’INPS interviene con riferimento all’indennità una tantum, prevista dal c.d. Decreto Alluvioni in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali occorsi a partire dal 1° maggio 2023.

Soggetti beneficiari

Destinatari dell’indennità una tantum connessa alla sospensione dell’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 sono le seguenti categorie di lavoratori:

– Collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in

formazione specialistica;

– titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;

– lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.

– Collaboratori coordinati e continuativi

– titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale

– lavoratori autonomi e professionisti;

– lavoratori iscritti alla gestione speciale INPS dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli

Artigiani.

– lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri,

– pescatori autonomi

– liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, quali soggetti che esercitano

per professione abituale

– lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la

gestione speciale ex Enpals.

Requisiti e misura dell’indennità

L’indennità una tantum è riconosciuta per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 a favore dei lavoratori che risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

La misura dell’indennità una tantum è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo disospensione non superiore a quindici giorni e comunque l’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare 3.000 euro.

Presentazione della domanda

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità devono presentare domanda all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto.

La domanda sarà disponibile dal 15 giugno 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito istituzionale.

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