23 Mag Parità retributiva di genere: nuove regole e tutele UE.
E’ stata approvata in data 17 maggio 2023 la direttiva UE recanti indicazioni minime volte al rafforzamento dell’applicazione del principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tra uomini e donne, in particolare tramite la trasparenza retributiva e il rafforzamento dei relativi meccanismi di applicazione.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai datori di lavoro del settore pubblico e private per I dipendenti in forza e candidati a un impiego.
Si definiscono “discriminazione”:
a le molestie e le molestie sessuali nonchè qualsiasi trattamento meno favorevole subito da una persona per il fatto di avere rifiutato tali comportamenti o di esservisi sottomessa, qualora tali molestie o trattamenti riguardino l’esercizio dei diritti di cui alla presente direttiva o derivino da tale esercizio;
b qualsiasi istruzione di discriminare persone in ragione del loro sesso;
c qualsiasi trattamento meno favorevole per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE del Consiglio (24);
d qualsiasi trattamento meno favorevole ai sensi della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), fondato sul sesso, anche in relazione al congedo di paternità, al congedo parentale o al congedo per i prestatori di assistenza;
e la discriminazione intersezionale, ossia la discriminazione fondata su una combinazione di discriminazioni fondate sul sesso e su qualunque altro motivo di cui alla direttiva 2000/43/CE o alla direttiva 2000/78/CE.
Trasparenza retributiva
I candidati a un impiego hanno il diritto di ricevere, dal potenziale datore di lavoro, informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia da attribuire alla posizione in questione, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere;
Il datore di lavoro non può chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro.
I datori di lavoro rendono facilmente accessibili ai propri lavoratori i criteri utilizzati per determinare la retribuzione, i livelli retributivi e la progressione economica dei lavoratori. Tali criteri sono oggettivi e neutri sotto il profilo del genere.
Gli Stati membri possono esonerare i datori di lavoro con meno di 50 lavoratori dall’obbligo relativo alla progressione economica.
Diritto di informazione
I lavoratori hanno il diritto di richiedere e ricevere per iscritto, informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
I lavoratori hanno la possibilità di richiedere e ricevere le informazioni tramite i loro rappresentanti dei lavoratori, conformemente al diritto e/o alle prassi nazionali. Hanno inoltre la possibilità di richiedere e ricevere le informazioni tramite un organismo per la parità.
Se le informazioni ricevute sono imprecise o incomplete, i lavoratori hanno il diritto di richiedere, personalmente o tramite i loro rappresentanti dei lavoratori, chiarimenti e dettagli ulteriori e ragionevoli riguardo ai dati forniti e di ricevere una risposta motivata.
I datori di lavoro informano annualmente tutti i lavoratori del loro diritto di ricevere tali informazioni.
Informativa sul divario di genere
I datori di lavoro con almeno 250 lavoratori forniscono, entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni anno, le informazioni sul divario retributivo di genere relative all’anno civile precedente.
I datori di lavoro che hanno tra i 150 e i 249 lavoratori forniscono tali informazioni, entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni tre anni, le informazioni relative all’anno civile precedente.
I datori di lavoro che hanno tra i 100 e i 149 lavoratori forniscono le informazioni entro il 7 giugno 2031 e successivamente ogni tre anni.
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